Cassazione Penale, Sentenza n. 25332/2026 del 06/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento riguarda la conversione di una pena pecuniaria inflitta a un minore. La Procura per i Minorenni di Genova ha chiesto la conversione quando il condannato si trovava in detenzione domiciliare in un comune ricadente nella giurisdizione del Magistrato di sorveglianza di Genova. Il Magistrato di sorveglianza di Torino ha però ritenuto di non essere competente, valorizzando il fatto che il termine per il pagamento della pena pecuniaria era scaduto quando il minore era ristretto nell'IPM di Torino. La questione è divenuta un conflitto negativo di competenza territoriale tra gli uffici di sorveglianza di Genova e Torino. Il ricorso/provocazione processuale è quindi consistito nella richiesta di risoluzione del conflitto e nell'affermazione della competenza genovese, in base al criterio del luogo in cui l'interessato si trovava all'atto della richiesta e alla disciplina dell'art. 677 c.p.p. applicata alla detenzione domiciliare.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato sussistente il conflitto negativo di competenza e lo ha risolto attribuendo la competenza al Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per i Minorenni di Genova. Ha ritenuto decisivo che, al momento della proposizione dell'istanza di conversione, il condannato fosse in detenzione domiciliare in un comune rientrante nella giurisdizione genovese. Ha quindi disposto la trasmissione degli atti all'ufficio di sorveglianza di Genova.
Norme richiamate
art. 677 c.p.p.
"La competenza a conoscere le materie di sorveglianza che hanno giurisdizione sull’istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l’interessato all’atto della richiesta, della proposta o dell’inizio d’ufficio del procedimento"; "Quando l’interessato non è detenuto o internato, la competenza... appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui l’interessato ha la residenza o il domicilio"
La competenza territoriale in sorveglianza si determina secondo il luogo in cui l'interessato si trova al momento dell'atto introduttivo; per chi non è detenuto o internato vale il criterio della residenza/domicilio, mentre per il detenuto quello dell'istituto di pena. Per la detenzione domiciliare il luogo di esecuzione è equiparato al domicilio/residenza rilevante ai fini della competenza.
art. 47-ter ord. pen.
"il luogo di espiazione della pena in regime di detenzione domiciliare ... è equiparabile a quello di residenza o domicilio"
La detenzione domiciliare non è equiparata alla detenzione intramuraria; il luogo in cui la misura è eseguita costituisce il criterio di collegamento per individuare il giudice di sorveglianza competente.
artt. 28 e seguenti c.p.p.
La Corte richiama la propria funzione di risoluzione dei conflitti di competenza.
art. 52 d.lgs. 196/2003
È disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
Massime di principio
- Nel procedimento di sorveglianza, la competenza territoriale va determinata con criterio unitario e secondo la situazione esistente al momento della richiesta, della proposta o dell'inizio d'ufficio del procedimento, non in base al luogo in cui si è verificato il presupposto sostanziale della domanda.
- Quando il soggetto è in detenzione domiciliare, il luogo di esecuzione della misura si equipara, ai fini dell'art. 677 c.p.p., al luogo di residenza o domicilio: ne consegue che la competenza spetta al magistrato di sorveglianza del territorio in cui la detenzione domiciliare è in atto.
- In tema di conversione delle pene pecuniarie, la competenza per territorio segue le regole generali dell'art. 677 c.p.p.; non rileva una diversa disciplina speciale se questa non deroga espressamente al criterio ordinario.
- Ai fini della competenza, è irrilevante che la causa che ha dato origine alla richiesta si sia verificata nella giurisdizione di un ufficio diverso da quello risultante dai criteri di collegamento previsti dalla legge.
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