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Sentenza

Sentenza n. 1339/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento - della "ordinanza di sgombero in via amministrativa dei locali di proprietà comunale siti in Torino, dell'immobile di proprietà comunale sito in Torino Piazzale Valdo Fusi posto all'intersezione fra Via Giolitti e San Francesco da Paola della Città di Torino", prot. n. 5833 del 31.07.2025, notificato in data 06.08.2025; - della determina dirigenziale atto n. 3693 del 19.06.2023 di “decadenza della concessione all'associazione Jazz Club Torino dei locali di proprietà comunale siti in Torino, Piazzale Valdo Fusi posto all'intersezione fra Via Giolitti e San Francesco da Paola” notificato il 06.08.2025;

Giustizia amministrativa202503017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determina dirigenziale di decadenza dalla concessione di locali comunali per morosità e ordinanza di sgombero

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'associazione concessionaria ha impugnato la determina dirigenziale di decadenza dalla concessione di locali comunali e la conseguente ordinanza di sgombero. La concessione aveva durata fino al 31 maggio 2027 e prevedeva un canone annuo, oltre a obblighi economici connessi alla gestione dei servizi di ristorazione. La ricorrente ha dedotto, in primo luogo, l'irregolarità o invalidità delle notificazioni degli atti prodromici, sostenendo che il preavviso e gli atti successivi fossero stati inviati a un indirizzo PEC errato, non riferibile all'attuale associazione e non attivo, nonostante i registri indicassero il diverso legale rappresentante. Ha quindi lamentato l'inconoscibilità degli atti e l'impossibilità di conoscere tempestivamente il debito e di concordarne il pagamento. In secondo luogo, ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative e dei principi del procedimento amministrativo, sostenendo di non essere stata posta in condizione di interloquire effettivamente con il Comune e di sanare la morosità. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità per carenza di interesse e, comunque, l'infondatezza del ricorso. Il TAR ha rilevato d'ufficio il possibile difetto di giurisdizione, osservando che la decadenza era fondata sulla morosità relativa al pagamento del canone e degli oneri accessori e che le censure riguardavano principalmente gli accordi e le modalità di pagamento, nonché questioni di indebito soggettivo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Ha applicato l'art. 133, comma 1, n. 6, lett. b), c.p.a., che devolve alla giurisdizione esclusiva amministrativa le controversie relative ai rapporti di concessione di beni pubblici, salvo quelle concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi. Secondo il Collegio, l'atto principalmente impugnato era la determina di decadenza, ma la causa concreta della decadenza consisteva nella morosità per canoni e oneri accessori, mai saldata; inoltre, le censure investivano essenzialmente il pagamento dei canoni, gli accordi di pagamento, le relative modalità e questioni di indebito soggettivo. La controversia è stata quindi ritenuta devoluta al giudice ordinario competente per territorio. Il TAR ha disposto la rimessione delle parti per la riproposizione della causa davanti al giudice ordinario nei termini di legge e ha compensato integralmente le spese.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, n. 6, lett. b), c.p.a.

    le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi

    La giurisdizione esclusiva amministrativa sulle concessioni di beni pubblici non comprende le controversie concernenti canoni, indennità e altri corrispettivi; quando la controversia riguarda essenzialmente il pagamento dei canoni e la relativa morosità, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.

Massime di principio

  • L'esclusione prevista dall'art. 133, comma 1, n. 6, lett. b), c.p.a. opera quando la controversia relativa a una concessione di beni pubblici investe essenzialmente canoni, indennità o altri corrispettivi, anche se formalmente vengono impugnati atti amministrativi di decadenza o rilascio.
  • Ai fini del riparto di giurisdizione occorre individuare la causa concreta della controversia e il contenuto sostanziale delle censure, non limitarsi alla forma dell'atto impugnato: se la decadenza dalla concessione deriva dalla morosità e le contestazioni riguardano il debito, gli accordi di pagamento o l'indebito soggettivo, la controversia appartiene al giudice ordinario.
  • In caso di declinatoria della giurisdizione, il giudice amministrativo deve indicare il giudice ordinario competente e rimettere le parti nei termini di legge per la riproposizione della domanda, evitando la perdita degli effetti processuali secondo le regole sulla translatio iudicii.

Come è indicizzato

MateriePatrimonio e alienazioniGiurisdizione e riparto
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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