Sentenza n. 335/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'ottemperanza alla sentenza n. 902/2023 emessa dal Tribunale Civile di Crotone sezione lavoro, recante n. R.G. 1665/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Crotone, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019-2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 902/2023 del Tribunale di Crotone, sezione lavoro, passata in giudicato. La pronuncia civile aveva accertato il diritto della docente al beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica del docente e aveva condannato il Ministero ad assegnare la Carta, o strumenti equipollenti, accreditando 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, oltre alle spese di lite. La sentenza era stata notificata al Ministero il 5 dicembre 2023 tramite PEC, con indicazione del codice fiscale e delle annualità interessate, ed era passata in giudicato, come attestato il 21 ottobre 2024. Nonostante il decorso del termine di moratoria di 120 giorni e il perdurante inadempimento, il Ministero non ha eseguito la pronuncia e non si è costituito nel giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell'azione di ottemperanza: esistenza di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ritualmente notificata all'amministrazione, decorso del termine di 120 giorni e persistente mancata esecuzione. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alla sentenza civile, secondo le relative prescrizioni, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza di ottemperanza a cura della ricorrente. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato sin d'ora quale Commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale del Ministero, incaricandolo di provvedere in via sostitutiva entro i successivi 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza, compiendo tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Le spese dell'attività commissariale sono poste a carico dell'amministrazione inadempiente e comprese nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, mediante applicazione analogica dell'art. 5-sexies, ottavo comma, l. n. 89/2001. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 828 euro oltre spese generali e accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo; il TAR lo applica per ordinare al Ministero l'esecuzione della sentenza civile e per nominare il Commissario ad acta.
art. 1 l. n. 107/2015
beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
Costituisce il fondamento normativo del beneficio economico riconosciuto dalla sentenza civile posta in esecuzione.
art. 5-sexies, ottavo comma, l. n. 89/2001
La disposizione, prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti decisori adottati ai sensi della legge n. 89/2001, è ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con conseguente imputazione dei compensi e delle spese commissariali all'amministrazione inadempiente nell'ambito dell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
art. 1, comma 777, l. n. 208/2015
È richiamato quale disposizione introduttiva dell'art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ritualmente notificata all'amministrazione, non sia stata eseguita dopo il decorso del termine di moratoria di 120 giorni.
- In presenza di una persistente inottemperanza, il giudice amministrativo deve ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente il comando contenuto nella sentenza posta in esecuzione, fissando un termine congruo per l'adempimento.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin d'ora un Commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione e all'istanza della parte interessata.
- La disciplina dell'art. 5-sexies, ottavo comma, della l. n. 89/2001, relativa ai compensi del Commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza per l'esecuzione di decreti decisori adottati ai sensi della medesima legge, può essere applicata per analogia alle altre condanne dell'amministrazione al pagamento di somme di denaro.
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