Sentenza n. 890/2026 - Latina, Sezione 2
per l’ottemperanza all’ordinanza cautelare del T.A.R. Lazio, Latina, II Sezione, n. 244 dell’8 novembre 2024, resa nel giudizio n.R.G. 630/2024, non impugnata e ormai definitiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della statuizione sulle spese contenuta nell’ordinanza cautelare del TAR Lazio, Latina, n. 244 dell’8 novembre 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore di spese processuali)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della condanna del Comune al pagamento di euro 1.000,00, con distrazione, disposta dall’ordinanza cautelare n. 244/2024. L’ordinanza era stata notificata anche ai fini esecutivi il 12 novembre 2024, non era stata impugnata ed era divenuta definitiva. La successiva sentenza di merito n. 175/2025 aveva compensato le spese del giudizio, ma senza revocare o modificare espressamente la statuizione sulle spese della fase cautelare. Il Comune non aveva effettuato il pagamento e non si è costituito nel giudizio di ottemperanza. Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione del titolo, la nomina di un commissario ad acta, l’applicazione di una penalità di mora e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile l’azione di ottemperanza, poiché l’ordinanza cautelare era immediatamente esecutiva, non impugnata ed era decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. Ha affermato che l’ordinanza cautelare rientra tra i provvedimenti eseguibili in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. b), c.p.a. Ha inoltre stabilito che la statuizione sulle spese della fase cautelare conserva efficacia anche dopo la sentenza di merito, salvo espressa diversa statuizione di quest’ultima, ai sensi dell’art. 57 c.p.a.; pertanto, la compensazione delle spese disposta nella sentenza di merito non ha assorbito né modificato la condanna alle spese cautelari. Accertata l’assenza di prova del pagamento, ha ordinato al Comune di corrispondere le somme previste dal titolo, oltre alle ulteriori spese funzionali all’instaurazione dell’ottemperanza, entro quarantacinque giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato, per l’eventuale ulteriore inadempimento, un commissario ad acta, assegnandogli un ulteriore termine di quarantacinque giorni e ponendo a carico del Comune il compenso, liquidato in euro 1.000,00 salvo conguaglio. Ha respinto, allo stato, la richiesta di penalità di mora, ritenendo sufficiente la nomina del commissario, ma ha lasciato salva una nuova valutazione in caso di mancata collaborazione del Comune. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di nominare un commissario ad acta e di applicare una penalità di mora; nel caso concreto è stata disposta la nomina del commissario, mentre la penalità è stata negata allo stato.
art. 112, comma 1, lett. b), c.p.a.
sono eseguite con il giudizio di ottemperanza le sentenze passate in giudicato e gli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo
Il rimedio dell’ottemperanza è esperibile anche per l’esecuzione di un’ordinanza cautelare immediatamente esecutiva e non impugnata, limitatamente alle statuizioni rimaste ineseguite.
art. 57 c.p.a.
con l'ordinanza che decide sulla domanda il giudice provvede sulle spese della fase cautelare. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo il provvedimento che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza di merito
La liquidazione delle spese della fase cautelare conserva autonoma efficacia dopo la decisione di merito, salvo che quest’ultima la revochi o modifichi espressamente; la mera compensazione delle spese del giudizio di merito non è sufficiente.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Il decorso del termine dilatorio costituisce, nel caso concreto, presupposto di ammissibilità dell’azione di ottemperanza per il pagamento di somme dovute da un ente pubblico.
Massime di principio
- Le statuizioni sulle spese contenute in un’ordinanza cautelare del giudice amministrativo conservano efficacia autonoma anche dopo la sentenza che definisce il giudizio di merito, salvo che quest’ultima disponga espressamente la revoca o la modifica della precedente statuizione; la mera compensazione delle spese del merito non assorbe né elimina la condanna alle spese cautelari.
- L’ordinanza cautelare immediatamente esecutiva e non impugnata rientra tra i provvedimenti del giudice amministrativo suscettibili di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. b), c.p.a.
- In caso di mancato pagamento di somme liquidate in un’ordinanza cautelare, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione il pagamento entro un termine assegnato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale persistente inadempimento.
- La penalità di mora può essere negata quando, in relazione alle circostanze concrete, la nomina del commissario ad acta è ritenuta allo stato misura sufficiente a garantire l’esecuzione; resta possibile una successiva valutazione in caso di mancata collaborazione dell’amministrazione con il commissario.
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