Cassazione Penale, Sentenza n. 3682/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di legittimità ha rilevato che il primo motivo di ricorso non era manifestamente infondato (emergendo un possibile mancato esame della memoria difensiva da parte del giudice di merito), ma ha altresì constatato che nel frattempo è decorso il termine di prescrizione del reato, maturata al più tardi il 22 giugno 2024. Per tal motivo la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio, poiché il reato è estinto per prescrizione
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Fracasso ha dedotto vizi di motivazione e la violazione degli artt. 121 e 172, comma 6, c.p.p., nonché dell'art. 168-bis c.p., lamentando in particolare che il giudice del merito non avrebbe effettivamente preso cognizione della memoria difensiva. In primo grado l'imputazione originaria di bancarotta fraudolenta documentale era già stata riqualificata in bancarotta semplice documentale, e la Corte d'appello aveva confermato la condanna
Norme richiamate
art. 121 c.p.p.
Contestata per vizio di motivazione; dal testo della sentenza si evince che il ricorso ha sostenuto violazioni inerenti la motivazione, e la Corte ha ritenuto non manifestamente infondata tale censura rispetto alla mancata o incompleta considerazione di atti difensivi
art. 172, comma 6, c.p.p.
Rinvocato in relazione all'obbligo del giudice di considerare memorie e atti difensivi; la Cassazione ha ritenuto che il primo motivo (mancata cognizione della memoria difensiva) non fosse manifestamente infondato
art. 168-bis c.p.
Richiamato dal ricorrente fra le censure; dal testo non emerge un'interpretazione dettagliata della norma da parte della Corte, che ha deciso la causa per estinzione del reato per prescrizione senza pronunciarsi approfonditamente su questo specifico profilo
Massime di principio
- Se il giudice del merito non prende effettivamente in considerazione una memoria difensiva rilevante, questa può costituire un motivo valido di ricorso per vizio di motivazione; la Cassazione valuta se tale censura sia manifestamente infondata prima di entrare nel merito
- Se nel corso del giudizio di legittimità interviene l'estinzione del reato per prescrizione, la Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato, evitando un nuovo esame di merito
- La riqualificazione dell'imputazione in sede di primo grado non impedisce di contestare la motivazione della decisione successiva; tuttavia, l'esito del ricorso può essere determinato da eventi sopravvenuti (es. decorso della prescrizione)
- In situazioni analoghe è importante verificare i termini di prescrizione e considerare che, anche se il ricorso evidenzia vizi procedurali, l'estinzione per prescrizione prevale e comporta l'annullamento senza rinvio
- Per tutelare efficacemente la difesa, è essenziale documentare e far riscontrare in udienza l'avvenuta deposito e la presa in considerazione di memorie e atti difensivi, onde evitare contestazioni sulla loro conoscenza da parte del giudice
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