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Sentenza

Sentenza n. 16446/2026 - Roma, Sezione 2B

per l’annullamento: A) con riferimento al RICORSO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO, previa sospensione degli effetti: - della determinazione -OMISSIS-del 9 aprile 2026 di aggiudicazione in favore di -OMISSIS-S.p.A., comunicata in data 11 maggio 2026 ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. 36/2023, recante “aggiudicazione del servizio di refezione scolastica nei nidi d'infanzia comunali, nelle scuole dell'infanzia comunali e statali e nelle scuole primarie del comune di Fiumicino – -OMISSIS- - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA”; - di tutti verbali di gara, nonché dei verbali di nomina e rettifica della Commissione di gara; - della determinazione dirigenziale dell’area servizi al cittadino -OMISSIS- del 10 dicembre 2024 (RGD -OMISSIS- del 10 dicembre 2024) di nomina della Commissione; - della determinazione -OMISSIS-del 28 febbraio 2025 (RGD -OMISSIS- del 28 febbraio 2025) di rettifica della Commissione di gara; - della determinazione-OMISSIS- del 6 ottobre 2025 (RGD-OMISSIS- del 14 ottobre 2025) di rettifica della Commissione di gara; - della determinazione -OMISSIS- del 21 ottobre 2025 (RGD -OMISSIS- del 21 ottobre 2025), anch’essa avente ad oggetto “rettifica Commissione di gara”; B) con riferimento al PRIMO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI, previa sospensione degli effetti: - della determinazione -OMISSIS-del 9 aprile 2026 di aggiudicazione in favore di -OMISSIS-S.p.A., comunicata in data 11 maggio 2026 ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. 36/2023, recante “aggiudicazione del servizio di refezione scolastica nei nidi d'infanzia comunali, nelle scuole dell'infanzia comunali e statali e nelle scuole primarie del comune di Fiumicino – -OMISSIS- - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA”, già impugnata con il ricorso introduttivo del giudizio; C) con riferimento al SECONDO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI: - dei medesimi atti già impugnati con i precedenti gravami; - del “Chiarimento -OMISSIS-”, relativo alla veicolazione dei pasti ove inteso nel senso che – integrando la disciplina di gara in merito alle modalità di trasporto dei pasti – consenta il trasporto mediante carrello elettrico alla scuola -OMISSIS- dal centro cottura;

Giustizia amministrativa202606598

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del servizio di refezione scolastica del Comune di Fiumicino, atti di gara e atti di nomina e rettifica della commissione; FAQ sulle modalità di trasporto dei pasti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ricorrente, gestore uscente e seconda classificata con 82,232 punti contro gli 88,196 dell’aggiudicataria, ha impugnato l’aggiudicazione del 9 aprile 2026 e gli atti di gara. Con il primo ricorso per motivi aggiunti ha contestato l’offerta tecnica dell’aggiudicataria: in primo luogo, perché non avrebbe indicato tra i plessi serviti una scuola; in secondo luogo, per l’erronea valutazione dei criteri A1 (piano dei trasporti), A5 (piano di controllo della qualità) e B2, indicato nel ricorso come piano di formazione. In via introduttiva aveva inoltre censurato le sostituzioni di tre componenti della commissione, sostenendo che si sarebbe dovuta nominare una commissione interamente nuova e rinnovare le valutazioni tecniche ed economiche, anche in relazione a un’indagine penale riguardante alcuni commissari. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti ha contestato la FAQ che ammetteva il trasporto dei pasti mediante carrello elettrico verso uno dei plessi, assumendola come integrazione della lex specialis. Le parti resistenti hanno eccepito, tra l’altro, l’inammissibilità del primo ricorso per motivi aggiunti per mancata dimostrazione dell’incidenza delle censure sulla possibilità di conseguire l’aggiudicazione e la tardività del secondo.

La decisione

Il secondo ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato inammissibile perché la FAQ contestata è un chiarimento operativo sull’interpretazione della lex specialis e sull’esecuzione del contratto, privo di autonoma lesività. Il TAR ha aggiunto che, anche qualificando la FAQ come lesiva, essa sarebbe stata impugnata tardivamente dalla pubblicazione sul sito della stazione appaltante e che avrebbe dovuto essere contestata anche la clausola di gara cui ineriva. Ha inoltre ritenuto la censura infondata nel merito, poiché la ricorrente aveva già erogato il servizio secondo le medesime modalità. Il primo ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse concreto: la ricorrente non aveva spiegato come le valutazioni contestate avrebbero potuto modificare il punteggio e consentirle di ottenere l’aggiudicazione. È stato comunque esaminato nel merito e respinto. La mancata indicazione del plesso nella tabella degli itinerari esterni non rendeva incompleta l’offerta, perché il plesso era trattato nella sezione relativa al trasporto interno, con collegamento coperto e uso di un carrello elettrico. Le contestazioni sul criterio A1 sono state respinte per le stesse ragioni logistiche. La censura sul criterio A5 è stata respinta perché il disciplinare richiedeva una valutazione qualitativa e complessiva del sistema di controllo, non il mero conteggio delle analisi offerte. La contestazione sul piano di formazione è stata respinta perché il disciplinare non attribuiva il punteggio in proporzione al numero totale di ore, ma alle ore aggiuntive rispetto alla formazione obbligatoria; una parte rilevante delle ore proposte dalla ricorrente era ordinaria o obbligatoria. Il ricorso introduttivo è stato respinto. L’art. 93, comma 5, del d.lgs. 36/2023 contempla specifiche cause ostative alla nomina dei commissari, non ravvisate nel caso; gli impedimenti sopravvenuti erano fattuali e non imponevano né la sostituzione dell’intera commissione né la rinnovazione delle operazioni. I nuovi commissari potevano fare proprie le valutazioni già svolte. Inoltre, la ricorrente non aveva allegato né provato anomalie valutative, errori, travisamenti o incongruenze collegati alla composizione della commissione, né dimostrato che una nuova valutazione avrebbe potuto colmare il divario di punteggio. Le spese sono state poste a carico della ricorrente per € 4.500,00, oltre accessori di legge, in favore ciascuno del Comune e dell’aggiudicataria; sono state compensate nei rapporti con la Centrale unica di committenza.

Norme richiamate

  • art. 93, comma 5, d.lgs. 36/2023

    Al riguardo, l’art. 93 D. Lgs. 36/2023, nel disciplinare la commissione aggiudicatrice, prevede, al comma 5, tre fattispecie (l’avere partecipato nel biennio precedente ad organi di indirizzo politico della stazione appaltante, l’intervenuta condanna - anche non passata in giudicato - per un reato contro la p.a. e il conflitto d’interessi) che impediscono, ex ante, la nomina di un soggetto a commissario e che, quindi, ne impongono (pur nel silenzio della legge), ex post (ossia in caso di insorgenza delle predette fattispecie durante la gara), la sostituzione.

    Le cause ostative specificamente previste dal comma 5 impediscono la nomina e, se sopravvengono durante la gara, impongono la sostituzione; non possono essere estese analogicamente a situazioni diverse. Gli impedimenti di fatto non riconducibili a tali cause consentono la sostituzione del singolo commissario senza rinnovo dell’intera commissione.

  • art. 119, comma 2, c.p.a.

    Il Collegio - dopo aver differito al 20 luglio 2026 (al fine di garantire il rispetto del termine di cui all’art. 119, comma 2, c.p.a. in favore delle parti resistenti) la camera di consiglio del 26 giugno 2026, già fissata per il vaglio dell’istanza cautelare - ha, con ordinanza n. 4030/2026, pubblicata in pari data – e poi confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza -OMISSIS-, pubblicata in data 28.8.2026 – respinto la predetta istanza cautelare e, contestualmente, fissato l’udienza di merito al 6 ottobre 2026.

    La disposizione è richiamata per il rispetto del termine processuale in favore delle parti resistenti, che ha determinato il differimento della camera di consiglio.

Massime di principio

  • La FAQ della stazione appaltante che si limita a chiarire in modo operativo l’interpretazione della lex specialis e le modalità di esecuzione del contratto, senza introdurre una nuova clausola di gara, non è autonomamente lesiva e non è impugnabile come atto autonomo.
  • Quando un chiarimento di gara sia contestato perché ritenuto lesivo, l’impugnazione deve essere tempestiva dalla sua pubblicazione e deve investire anche la clausola della lex specialis cui il chiarimento si riferisce, se la lesività dipende dall’interpretazione data a tale clausola.
  • Chi impugna le valutazioni tecniche di una gara deve indicare in concreto come l’eventuale correzione dei punteggi inciderebbe sulla graduatoria e potrebbe procurargli il bene della vita; in difetto, la censura è inammissibile per carenza di interesse.
  • La sostituzione sopravvenuta di un singolo componente della commissione giudicatrice per un impedimento di fatto non comporta, di per sé, l’obbligo di rinnovare l’intera commissione o le operazioni già svolte, quando non ricorra una causa legale di incompatibilità e i nuovi componenti facciano proprie le valutazioni pregresse.
  • Le censure sulla composizione o sulla designazione della commissione giudicatrice devono essere accompagnate dall’allegazione di specifiche anomalie valutative, quali travisamenti o incongruenze; non è sufficiente invocare in astratto l’irregolarità della composizione per ottenere un controllo generalizzato sulla gara.
  • Quando la lex specialis affida alla stazione appaltante una valutazione qualitativa di un piano tecnico, il punteggio non deve necessariamente premiare il mero dato quantitativo, se il criterio richiede una valutazione complessiva di tipologia, frequenza ed efficacia delle misure proposte.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaProcedura di gara
RamiContratti pubblici
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggiCommissione giudicatriceBando e lex specialis
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoEccesso di potere

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