Cassazione Penale, Sentenza n. 28299/2025 del 01/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare in carcere in aggravamento di una misura non detentiva. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 275, comma 2-bis, c.p.p., sostenendo che il giudizio di cognizione si era concluso con una condanna a otto mesi di reclusione (pena inferiore al limite di tre anni previsto dalla norma) e che, quindi, non poteva essere applicata la custodia in carcere neppure in sede di aggravamento.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che l'art. 275, comma 2-bis, c.p.p., pur ponendo come regola l'esclusione della custodia cautelare quando il giudice preveda una pena detentiva non superiore a tre anni, contiene eccezioni: in particolare le norme sugli aggravamenti per violazione delle prescrizioni (art. 280, comma 3, e art. 276, comma 1-ter, c.p.p.) legittimano l'applicazione della custodia in carcere anche in deroga al limite dei tre anni. La sentenza richiama la giurisprudenza (Sez. 3 n. 5502/2024 e Sez. 5 n. 4948/2021, c.d. Nikolli) che chiarisce l'ambito applicativo dell'art. 275, comma 2-bis, e conferma che l'aggravamento per violazione delle prescrizioni giustifica misure più afflittive. Conseguentemente il ricorso di Pisani è stato respinto e questi è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 275 cod. proc. pen., comma 2-bis
Regola di esclusione dell'applicabilità della custodia cautelare in carcere (e degli arresti domiciliari) quando il giudice ritiene che la pena che potrà essere inflitta sia non superiore a tre anni; tuttavia tale divieto è soggetto a eccezioni previste dallo stesso articolo e da altre norme (es. aggravamenti per violazione delle prescrizioni).
art. 276 cod. proc. pen., comma 1-ter
Prevede l'aggravamento di una misura cautelare personale diversa dalla custodia quando siano violate le prescrizioni; tale previsione può legittimare la sostituzione con la custodia in carcere in deroga al limite di cui all'art. 275, comma 2-bis.
art. 280 cod. proc. pen., comma 3
Disciplina l'aggravamento della misura cautelare in caso di violazione delle prescrizioni, consentendo il passaggio a una misura più afflittiva; insieme all'art. 276 comma 1-ter rappresenta la base per l'eccezione all'esclusione del carcere dettata dall'art. 275 comma 2-bis.
art. 275 cod. proc. pen., comma 2 e comma 3 (seconda parte)
Comma 2 individua i reati per i quali la custodia in carcere è generalmente applicabile (delitti con pena massima non inferiore a cinque anni, ecc.); la seconda parte del comma 3 individua ulteriori ipotesi in cui la custodia può trovare applicazione nonostante regole limitative.
articoli del codice penale menzionati (423-bis, 527, 612-bis, 612-ter, 624-bis)
Esempi di reati espressamente richiamati dall'art. 275 comma 2-bis per i quali può essere prevista l'applicazione della custodia cautelare nonostante il limite dei tre anni; la presenza di reati gravi può giustificare misure più afflittive.
art. 4-bis legge 354/1975
Norma che riguarda il trattamento carcerario per reati particolarmente gravi (con richiamo nell'art. 275 comma 2-bis tra le ipotesi in cui la custodia può essere applicata).
art. 28 Regole esecuzione cod. proc. pen.
Riferimento procedurale agli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione; non incide sul merito della valutazione cautelare.
Massime di principio
- La regola di esclusione della custodia cautelare prevista dall'art. 275, comma 2-bis (limite di tre anni) non è assoluta: va sempre verificata la presenza di eccezioni normative, in particolare l'aggravamento per violazione delle prescrizioni (art. 280 comma 3 e art. 276 comma 1-ter).
- Se la custodia è disposta in aggravamento di una precedente misura non detentiva a causa della violazione delle prescrizioni, il giudice può legittimamente applicare la custodia anche quando, secondo la previsione del giudice sul risultato del processo, la pena detentiva sarà inferiore a tre anni.
- La possibilità di disporre la custodia in deroga al limite dei tre anni può altresì derivare dalla natura e dalla gravità del reato (elencati dall'art. 275 comma 2-bis) o dalla mancata idoneità delle misure alternative (ad es. impossibilità di luogo per arresti domiciliari ai sensi dell'art. 284 c.p.p.).
- In ipotesi inverse (sopravvenienza di condanna definitiva o non definitiva con pena inferiore al limite) la misura cautelare non può normalmente essere mantenuta per ragioni di proporzionalità, salvo che ricorra una delle eccezioni normative richiamate.
- Per il difensore, nei ricorsi avverso aggravamenti cautelari è utile contestare specificamente la sussistenza delle condizioni di fatto per ritenere violate le prescrizioni, nonché l'effettiva carenza di misure alternative o l'esistenza di reati che giustifichino il ricorso alla custodia.
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