Sentenza n. 2569/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per l'esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4516 del 2015 pubblicata il 28/09/2015 che ha parzialmente accolto il ricorso proposto contro la decisione del Tar Molise n.392/2009;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione integrale della sentenza del Consiglio di Stato n. 4516/2015, nonché note ministeriali con cui era stata negata l'inclusione dei mancati avanzamenti verticali nella ricostruzione della carriera
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4516/2015, che aveva riconosciuto il diritto alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute durante i periodi di malattia dipendente da causa di servizio e alla ricostruzione della carriera ai fini giuridici ed economici relativamente ai periodi di assenza, con riconoscimento degli scatti di anzianità, oltre rivalutazione e interessi. Ha sostenuto che il giudicato imponesse anche il riconoscimento dei mancati avanzamenti verticali, poiché la perdita dell'anzianità durante l'assenza per malattia avrebbe inciso sulla progressione di carriera. Ha quindi contestato le note ministeriali che qualificavano tale pregiudizio come mera perdita di chance e ne ha chiesto l'annullamento. Il Ministero ha chiesto il rigetto, deducendo di avere già dato integrale esecuzione al giudicato mediante il decreto ministeriale n. 1416 del 26 maggio 2016.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso. Ha rilevato che il Ministero aveva già dato integrale esecuzione alla sentenza n. 4516/2015 con il decreto ministeriale n. 1416/2016, riconoscendo per l'intero periodo di malattia la retribuzione fissa mensile e gli istituti retributivi fissi e ricorrenti, l'anzianità giuridica ai fini contributivi, gli eventuali adeguamenti del trattamento di fine rapporto e pensionistico, nonché interessi e rivalutazione. Il giudicato non comprendeva invece il riconoscimento automatico di avanzamenti verticali: nella pubblica amministrazione tali progressioni sono ordinariamente subordinate al superamento di specifici scrutini e a una valutazione di merito, sicché l'anzianità costituisce al più un criterio concorrente. Le graduatorie prodotte non dimostravano l'esistenza di un automatismo né consentivano di ricostruire i criteri selettivi applicati. L'eventuale perdita di chance derivante dal tardivo riconoscimento dell'anzianità esulava pertanto dal perimetro conformativo del giudicato e non poteva essere fatta valere nel giudizio di ottemperanza. Spese compensate in ragione della natura della pretesa e dell'esigua attività difensiva dell'Amministrazione.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice verifica l'esatta esecuzione del giudicato e la conformità dell'attività amministrativa al relativo contenuto.
art. 68, comma 7, T.U. n. 3/1957
È richiamato quale fondamento del riconoscimento dei benefici connessi all'infermità dipendente da causa di servizio sin dalla presentazione della domanda.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve delimitare il contenuto precettivo e conformativo del giudicato, senza estenderlo a pretese ulteriori o a effetti non riconosciuti dalla decisione da eseguire.
- La ricostruzione della carriera derivante da un giudicato che riconosca benefici per assenze dovute a causa di servizio comprende gli effetti giuridici ed economici espressamente riconosciuti, inclusa l'anzianità utile ai fini contributivi e gli eventuali riflessi sul trattamento di fine rapporto e pensionistico, ma non comporta automaticamente il riconoscimento di progressioni verticali.
- Le progressioni verticali nella pubblica amministrazione, in assenza di una specifica previsione di automatismo, richiedono il superamento di procedure selettive o scrutini e una valutazione di merito; l'anzianità di servizio può costituire un criterio concorrente, ma non attribuisce di per sé il diritto all'avanzamento.
- L'eventuale perdita di chance conseguente al tardivo riconoscimento dell'anzianità di servizio costituisce una pretesa distinta e ulteriore rispetto agli effetti conformativi del giudicato e non può essere introdotta per ampliare il contenuto dell'obbligo di ottemperanza.
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