Sentenza n. 663/2026 - Salerno, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera consiliare di approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 e atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, nella qualità di consiglieri comunali, hanno impugnato la deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione 2025/2027, la deliberazione della giunta comunale di approvazione dello schema di bilancio, la convocazione del consiglio comunale e gli atti presupposti. Hanno dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 151, 172 e 174 del d.lgs. 267/2000, dell’art. 42 del d.lgs. 267/2000, dell’art. 11, comma 3, del d.lgs. 118/2011, del punto 9.3.1 dell’allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011, dell’art. 14 del regolamento di contabilità comunale e dell’art. 97 Cost., lamentando l’inosservanza dei termini e degli obblighi relativi alla consegna della documentazione propedeutica all’approvazione del bilancio, nonché eccesso di potere. Il Comune ha eccepito, in via preliminare, la tardività del ricorso e, successivamente, la sopravvenuta carenza di interesse per la mancata impugnazione degli atti contabili successivi, tra cui l’assestamento generale e le ulteriori variazioni di bilancio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, applicando il principio della ragione più liquida e decidendo sulla questione di più pronta soluzione senza esaminare l’eccezione di irricevibilità per tardività né i motivi di merito. Il Collegio ha rilevato che il bilancio di previsione è inserito in un ciclo finanziario caratterizzato da continuità, unitarietà e consequenzialità tra i diversi documenti contabili. Le successive deliberazioni di assestamento e variazione, non impugnate dai ricorrenti con motivi aggiunti, hanno consolidato e superato gli effetti della deliberazione originariamente impugnata. La mancata impugnazione degli atti contabili successivi determina quindi la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul bilancio iniziale. È stata esclusa la possibilità che l’eventuale sentenza di annullamento producesse automaticamente effetti caducatori sugli atti successivi, poiché ciò contrasterebbe con le esigenze di certezza, continuità e veridicità del bilancio. Le spese sono state compensate in ragione della natura processuale della decisione.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando sopravviene una carenza di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell’ambito della definizione del giudizio.
art. 151 d.lgs. 267/2000
Richiamato dai ricorrenti con riferimento alle regole di approvazione del bilancio degli enti locali.
art. 172 d.lgs. 267/2000
Richiamato con riferimento all’obbligo di consegna e allegazione della documentazione propedeutica al bilancio.
art. 174 d.lgs. 267/2000
Richiamato con riferimento al procedimento di approvazione del bilancio di previsione.
art. 175 d.lgs. 267/2000
Prevede la possibilità di variazioni del bilancio nel corso dell’esercizio e l’approvazione dell’assestamento generale; il giudice ne valorizza il ruolo nel ciclo finanziario degli enti locali.
art. 227 d.lgs. 267/2000
Richiamato per distinguere il rendiconto della gestione, che fotografa una gestione ormai conclusa, dagli atti di programmazione e variazione del bilancio.
art. 42 d.lgs. 267/2000
Richiamato dai ricorrenti in relazione alle competenze del consiglio comunale.
art. 11, comma 3, d.lgs. 118/2011
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla documentazione di bilancio.
allegato 4/1, punto 9.3.1, d.lgs. 118/2011
Richiamato dai ricorrenti in relazione agli adempimenti connessi all’approvazione del bilancio.
art. 97 Cost.
Richiamato dai ricorrenti in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione.
Massime di principio
- Nel ciclo di bilancio degli enti locali, la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione è collegata, secondo un rapporto di continuità e consequenzialità, alle successive deliberazioni di assestamento e variazione; tali atti devono essere considerati unitariamente ai fini della tutela giurisdizionale.
- Quando, dopo l’impugnazione del bilancio di previsione, intervengono atti contabili successivi che ne consolidano o superano gli effetti e tali atti non vengono tempestivamente impugnati con motivi aggiunti, il ricorso originario diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La mancata impugnazione degli atti contabili successivi impedisce di ritenere che un eventuale annullamento del bilancio originario produca automaticamente effetti caducatori su tali atti, in considerazione delle esigenze di certezza, continuità e veridicità della finanza pubblica.
- In applicazione del principio della ragione più liquida, il giudice amministrativo può decidere la causa sulla questione di più pronta soluzione, quale l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare questioni logicamente antecedenti, come la tardività del ricorso, e senza che tale omissione implichi una decisione su di esse.
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