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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-41/24

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 6 marzo 2025. — Waltham Abbey Residents Association contro An Bord Pleanála e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda). — Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2011/92/UE – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati – Articolo 2, paragrafo 1, e articolo 4, paragrafo 2 – Progetti rientranti nell’allegato II – Lavori di pianificazione urbana – Articolo 4, paragrafi 4 e 5 – Obblighi del committente e dell’autorità competente qualora lo Stato membro interessato decida di richiedere la determinazione di cui ai paragrafi 4 e 5 per tali progetti – Presa in considerazione delle osservazioni presentate da terzi da cui risulti un impatto potenziale del progetto in questione su una specie animale soggetta alla rigorosa tutela prevista dall’articolo 12 della direttiva 92/43/CEE. — Causa C-41/24

Giurisprudenza europea62024CJ0041

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce gli obblighi dell’autorità competente nella fase di verifica preliminare della VIA quando intervengono osservazioni di terzi su possibili effetti significativi di un progetto. Se tali osservazioni sono oggettivamente idonee a porre un dubbio serio, l’autorità deve chiedere al committente informazioni aggiuntive prima di decidere. Se invece, sulla base degli elementi disponibili, il rischio significativo può essere escluso, la VIA può essere negata senza ulteriori istruttorie.

Obblighi nell’esame preliminare VIA quando terzi segnalano un possibile impatto significativo su specie protette: richiesta di informazioni supplementari e soglia del dubbio ragionevole

La questione giuridica

Se, nell’ambito della verifica preliminare prevista dall’articolo 4, paragrafi 4-6, della direttiva 2011/92/UE, l’autorità competente debba chiedere al committente informazioni supplementari e tenerne conto quando un terzo ha presentato elementi oggettivi idonei a far sorgere un dubbio su un potenziale impatto ambientale significativo del progetto, in particolare su specie protette dalla direttiva 92/43/CEE; e se, in presenza di tali elementi, il progetto debba essere sottoposto a VIA ogniqualvolta non sia possibile escludere il dubbio, specie quando le osservazioni riguardano animali soggetti a rigorosa tutela.

Principio di diritto

Nel procedimento di screening previsto dall’articolo 4, paragrafi 4-6, della direttiva 2011/92/UE, se un terzo fornisce all’autorità competente elementi oggettivi idonei a far sorgere un dubbio sul possibile impatto ambientale significativo del progetto, specie con riguardo a una specie protetta dalla direttiva 92/43/CEE, l’autorità deve chiedere al committente informazioni supplementari e considerarle prima di decidere se sottoporre o meno il progetto a VIA; tuttavia, se, nonostante tali osservazioni, l’impatto significativo può essere escluso sulla base di elementi oggettivi, l’autorità può decidere che la VIA non è necessaria senza dover richiedere ulteriori informazioni.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2011/92/UE
  • Direttiva 2014/52/UE
  • Direttiva 92/43/CEE
  • Direttiva 2013/17/UE
  • Articolo 2, paragrafo 1, direttiva 2011/92/UE
  • Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), direttiva 2011/92/UE
  • Articolo 4, paragrafi 2-6, direttiva 2011/92/UE
  • Allegato II.A, direttiva 2011/92/UE
  • Allegato III, direttiva 2011/92/UE
  • Articolo 6, paragrafo 3, direttiva 92/43/CEE
  • Articolo 12, paragrafo 1, direttiva 92/43/CEE

Obblighi nella verifica preliminare VIA in presenza di osservazioni di terzi su specie protette

La Corte di giustizia, con sentenza nella causa C-41/24, è intervenuta sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafi 4-6, della direttiva 2011/92/UE, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE, in un rinvio pregiudiziale della High Court irlandese relativo a un progetto di edilizia residenziale a Ballincollig. Il problema centrale riguardava la portata degli obblighi istruttori del committente e dell’autorità competente nella fase di screening, alla luce di osservazioni presentate da un’associazione di residenti circa l’eventuale incidenza del progetto su pipistrelli soggetti a rigorosa tutela ai sensi della direttiva 92/43/CEE.

Fatti e procedimento principale

Il procedimento principale verteva su un’autorizzazione rilasciata da An Bord Pleanála per la costruzione di 123 appartamenti e opere connesse. Prima della decisione erano state predisposte una relazione preliminare ai fini della VIA e una relazione per la valutazione d’incidenza ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE. Secondo il giudice del rinvio, tali documenti non trattavano in modo specifico l’impatto sui pipistrelli; inoltre, l’associazione ricorrente aveva presentato osservazioni evidenziando la presenza di un corridoio biologico fluviale e di specie di pipistrelli nell’area. L’autorità aveva comunque autorizzato il progetto senza richiedere una VIA e senza acquisire ulteriori informazioni sulla presenza dei pipistrelli, pur imponendo una condizione relativa all’abbattimento degli alberi e all’eventuale danno ai pipistrelli.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama anzitutto l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE, che impone la VIA per i progetti che possono avere un impatto significativo sull’ambiente, e l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), che include espressamente la biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti dalla direttiva 92/43/CEE e dalla direttiva 2009/147/CE. Quanto alla procedura di screening, l’articolo 4, paragrafi 2-6, distingue tra progetti dell’allegato I, soggetti automaticamente a VIA, e progetti dell’allegato II, per i quali gli Stati membri devono determinare se sia necessaria una VIA. Se lo Stato membro prevede una determinazione, il committente fornisce le informazioni di cui all’allegato II.A e l’autorità decide tenendo conto dei criteri dell’allegato III. La direttiva precisa inoltre che la determinazione deve essere motivata e resa pubblica. La Corte tiene anche conto della direttiva 92/43/CEE, in particolare dell’articolo 12, paragrafo 1, relativo al regime di rigorosa tutela delle specie animali dell’allegato IV, e dell’articolo 6, paragrafo 3, sulla valutazione d’incidenza per i piani o progetti suscettibili di incidere significativamente su un sito Natura 2000. Sono richiamati anche i considerando 11 e 29 della direttiva 2014/52/UE, che valorizzano la biodiversità e invitano a considerare le osservazioni non richieste provenienti dal pubblico.

Ragionamento della Corte

La Corte ribadisce che la VIA è necessaria quando esiste la probabilità o il rischio che il progetto produca effetti significativi sull’ambiente, in applicazione del principio di precauzione. Per i progetti dell’allegato II, la procedura di screening mira a verificare se tale rischio possa essere escluso sulla base di elementi oggettivi. La direttiva 2011/92/UE non prevede espressamente un obbligo generale di consultare il pubblico nella fase di screening né disciplina in modo puntuale quando l’autorità possa o debba richiedere informazioni supplementari al committente. Tuttavia, la Corte afferma che l’autorità deve prendere in considerazione tutte le informazioni pertinenti di cui dispone, comprese quelle spontaneamente fornite da terzi, purché contengano elementi oggettivi idonei a valutare l’esistenza del rischio di un impatto ambientale significativo. Se, sulla base delle osservazioni del terzo, l’autorità ritiene che non possa essere escluso un impatto significativo, essa deve consentire al committente di integrare il fascicolo con informazioni supplementari prima di decidere se la VIA sia necessaria. La Corte sottolinea che il committente ha un ruolo preponderante nella fornitura dei dati necessari alla decisione e che l’autorità deve disporre di informazioni quanto più complete possibile per limitare la VIA ai soli progetti che la richiedono davvero. Per contro, se, nonostante le osservazioni del terzo, l’autorità può escludere sulla base di elementi oggettivi un impatto significativo, essa può decidere che la VIA non è necessaria senza chiedere ulteriori informazioni. La Corte richiama, in chiave sistematica, la somiglianza testuale tra l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE e l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE, nonché la giurisprudenza che esige, in caso di dubbio scientifico ragionevole, la valutazione appropriata per i siti Natura 2000.

Risposta alle questioni pregiudiziali

La Corte risponde che, quando nel corso dello screening un terzo presenta all’autorità competente elementi oggettivi su un potenziale impatto ambientale significativo del progetto, in particolare su una specie protetta dalla direttiva 92/43/CEE, l’autorità deve chiedere al committente informazioni supplementari e tenerne conto prima di decidere sulla necessità della VIA. Se invece, nonostante le osservazioni del terzo, l’impatto significativo può essere escluso sulla base di elementi oggettivi, l’autorità può negare la VIA senza dover chiedere ulteriori informazioni. La Corte precisa che spetta al giudice nazionale verificare, alla luce degli elementi concretamente disponibili al momento della decisione amministrativa, se nel caso di specie l’autorità potesse davvero escludere ogni ragionevole dubbio scientifico circa un impatto significativo, anche sulle specie protette.

Dispositivo e rilievo pratico

Il dispositivo conferma una lettura rigorosa della fase di screening: le osservazioni di terzi non impongono automaticamente la VIA, ma obbligano l’autorità a un supplemento istruttorio quando siano oggettivamente idonee a mettere in discussione l’esclusione del rischio significativo. Per i professionisti, la pronuncia rafforza l’esigenza di una documentazione tecnica completa e di una gestione attenta delle segnalazioni del pubblico, soprattutto quando l’area interessata può incidere su specie soggette a tutela stringente.

Come è indicizzato

Materievalutazione di impatto ambientaletutela della biodiversitàspecie protettediritto urbanistico e autorizzazioni edilizieprincipio di precauzione

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