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Provvedimento

Deliberazione n. 358 del 14/05/2026

Provvedimento del 14 maggio 2026

Garante Privacy358

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha ratificato le determinazioni d’urgenza adottate il 29 aprile 2026 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, TikTok Technology Limited e LinkedIn Ireland Unlimited Company, a seguito di segnalazioni relative al possibile invio, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Le società devono impedire la diffusione del materiale, trasmesso in formato hash, e conservare per dodici mesi l’eventuale materiale acquisito in chiaro esclusivamente a fini probatori e con misure idonee a impedire l’identificazione diretta degli interessati.

Ratifica delle misure d’urgenza ordinate a Facebook, Instagram, TikTok e LinkedIn per impedire la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito riferito a una persona interessata.

Ratifica delle misure urgenti contro la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito

Il provvedimento riguarda la ratifica, da parte del Garante per la protezione dei dati personali, delle misure urgenti adottate nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, TikTok Technology Limited e LinkedIn Ireland Unlimited Company in relazione al possibile rischio di diffusione online, senza consenso, di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.

Segnalazioni e base normativa

La persona interessata ha presentato al Garante due segnalazioni, comunicando di trovarsi in una delle situazioni previste dall’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, come introdotto dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205. Tale disposizione attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da parte di chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi attraverso piattaforme digitali senza il consenso della persona interessata.

L’art. 144-bis del Codice prevede inoltre che il Garante decida sulla segnalazione entro quarantotto ore dal ricevimento, ai sensi degli articoli 143 e 144 del Codice privacy.

Interventi urgenti nei confronti delle piattaforme

A seguito della verifica della compatibilità delle segnalazioni con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato, il 29 aprile 2026, le determinazioni urgenti nn. 208, 209 e 210.

Le determinazioni sono state trasmesse alle piattaforme con note del 29 aprile 2026 e hanno previsto:

  • l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, TikTok Technology Limited e LinkedIn Ireland Unlimited Company di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione;
  • la trasmissione del materiale alle piattaforme in formato hash, così da consentire le attività di prevenzione senza rendere direttamente disponibile il contenuto in forma identificabile;
  • la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse stato acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente per finalità probatorie;
  • la conservazione per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
  • l’utilizzo di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • la comunicazione tempestiva al Garante delle misure adottate per garantire tale protezione.

Ratifica delle determinazioni dirigenziali

L’art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, introdotto dalla deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022, consente al dirigente del Dipartimento competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento diretto a impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto della segnalazione, salva la successiva ratifica da parte del Garante.

Acquisite le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e valutata la documentazione agli atti, il Garante, nella riunione del 14 maggio 2026, ha ratificato le determinazioni nn. 208-210 del 29 aprile 2026, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.

Destinatari e contenuto degli obblighi

Gli obblighi sono rivolti a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, TikTok Technology Limited e LinkedIn Ireland Unlimited Company. Il provvedimento non irroga una sanzione amministrativa pecuniaria, ma conferma misure preventive e probatorie finalizzate a impedire la diffusione del materiale e a preservare eventuali evidenze in condizioni tali da tutelare la riservatezza e la non identificabilità diretta degli interessati.

Il provvedimento è stato adottato il 14 maggio 2026 ed è identificato come registro dei provvedimenti n. 358.

Punti principali

Segnalazioni ai sensi dell’art. 144-bis del Codice

La persona interessata ha segnalato al Garante il rischio di diffusione non consensuale di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, chiedendo l’intervento nei confronti di Facebook, Instagram, TikTok e LinkedIn.

Misure urgenti del 29 aprile 2026

Il dirigente competente ha ingiunto alle società interessate di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale sulle rispettive piattaforme, trasmesso in formato hash.

Conservazione del materiale a fini probatori

Le piattaforme sono state prescritte di conservare per dodici mesi l’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, utilizzando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e informando tempestivamente l’Autorità sulle misure adottate.

Ratifica del Garante

Con il provvedimento del 14 maggio 2026, il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, le determinazioni d’urgenza nn. 208-210 del 29 aprile 2026.

Come è indicizzato

Materierevenge porndiritti dell'interessatopiattaforme digitalimisure di sicurezza

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