Sentenza n. 3816/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento - dell'elenco degli esiti della prova scritta del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia», Codice 02, nella parte in cui l'odierna ricorrente ha ottenuto il punteggio di 20 punti, viziato dalla presenza di alcuni quesiti errati nel proprio questionario; - dell'avviso del 28 ottobre 2025, con cui la p.a. ha comunicato gli esiti della prova scritta del concorso de quo, nella parte in cui è stato attribuito all'odierna ricorrente un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti; - del provvedimento con cui è stato comunicato alla ricorrente il mancato superamento della prova scritta, con conseguente sua esclusione dal concorso de quo; - dell'elenco dei candidati idonei alla prova scritta (sebbene allo stato non pubblicato e non conosciuto), per la parte in cui non ricomprende la ricorrente; - dell'esito della prova scritta sostenuta da parte ricorrente, conosciuto dalla stessa in data 28 ottobre 2025, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti; - del punteggio riportato da parte ricorrente all'esito della prova scritta pari a 20 punti, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti all'interno del proprio questionario; - del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso de quo, con particolare riferimento ai quesiti nn. 2, 9 e 21; - dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta del concorso de quo e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 2, 9 e 21 del questionario della prova scritta di parte ricorrente, in quanto manifestamente erronei e/o fuorvianti; - del bando di concorso de quo, nella parte in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente; - dei verbali di correzione della prova scritta della ricorrente, sebbene allo stato non conosciuti; - ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso de quo; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, di estremi e contenuto non conosciuto, con riserva di proporre successivi motivi aggiunti, nella parte in cui siano potenzialmente lesivi degli interessi dell'odierna parte ricorrente; per l'adozione di idonee misure cautelari volte a disporre la rettifica in aumento del punteggio assegnato all'odierna parte ricorrente nella prova scritta del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia», Codice 02, con riconoscimento del punteggio legittimamente spettante a e/o l'adozione di ogni altra misura idonea a consentirle di poter essere inclusa nella graduatoria finale di merito del concorso de quo, tra i candidati idonei; nonché per l'accertamento dell'interesse di parte ricorrente alla rettifica in aumento del punteggio della prova scritta sostenuta, con relativa inclusione nella graduatoria finale del concorso, tra i candidati idonei; e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica in aumento del punteggio conseguito da parte ricorrente per la prova scritta e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della relativa inclusione nella graduatoria, tra i candidati idonei.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito della prova scritta di un concorso pubblico, con attribuzione di 20/30 punti e conseguente mancato superamento della prova, in relazione ai quesiti nn. 2, 9 e 21
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'esito della prova scritta sostenuta il 21 ottobre 2025, contestando la correttezza dei quesiti nn. 2, 9 e 21 e delle relative risposte. Per il quesito n. 2, relativo all'organo cui sono dirette le indagini preliminari, ha sostenuto che fosse corretta la risposta riferita al pubblico ministero e al giudice per le indagini preliminari, anziché quella indicata dall'Amministrazione, riferita al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria. Per il quesito n. 9, concernente il sinonimo di "propedeutico", ha indicato "preliminare" invece di "introduttivo", inizialmente considerato corretto dall'Amministrazione. Per il quesito n. 21, relativo alla posizione costituzionale dei magistrati, ha indicato la risposta secondo cui essi sono al servizio esclusivo della Nazione, contestando quella indicata come corretta, secondo cui sono al servizio esclusivo del popolo. Ha chiesto l'annullamento degli esiti e degli atti connessi, la rettifica in aumento del punteggio, l'inclusione tra gli idonei e il risarcimento in forma specifica. Le Amministrazioni hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia e hanno dedotto che, per il quesito n. 9, la Commissione era già intervenuta in autotutela attribuendo un punto anche alla risposta della ricorrente.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Ha respinto l'eccezione relativa al difetto di legittimazione del Ministero della Giustizia, ritenendo che tale Ministero sia l'ente presso il quale i vincitori sono destinati a instaurare il rapporto di servizio e non sia quindi estraneo al procedimento concorsuale. Nel merito, ha ritenuto corretto il quesito n. 2: poiché il quesito richiamava il codice di procedura penale, la risposta doveva essere conforme al diritto positivo vigente; ai sensi dell'art. 326 c.p.p., le indagini necessarie per le determinazioni sull'esercizio dell'azione penale sono svolte dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, mentre il giudice per le indagini preliminari non svolge attività investigativa. Ha ritenuto corretta anche la risposta dell'Amministrazione al quesito n. 21, secondo cui i magistrati sono al servizio esclusivo del popolo, valorizzando il riferimento sistematico all'art. 98 Cost. e la distinzione tra Stato apparato e Stato comunità. Quanto al quesito n. 9, ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché la Commissione era intervenuta in autotutela attribuendo alla ricorrente il punto relativo alla risposta "preliminare". Tale punto ha portato il punteggio complessivo da 20/30 a 21/30, superando la soglia di idoneità e la prova di resistenza. Il ricorso è stato pertanto accolto parzialmente nei limiti indicati in motivazione. Le spese sono state integralmente compensate per soccombenza reciproca; è stato disposto il rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare
La controversia può essere definita con sentenza semplificata quando siano trascorsi i termini previsti, il contraddittorio e l'istruttoria siano completi e siano state espletate le formalità richieste.
art. 326 c.p.p.
Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale
Nei quesiti concorsuali che richiamano il codice di procedura penale, la risposta corretta deve conformarsi al testo vigente della disposizione; le indagini preliminari non sono dirette dal giudice per le indagini preliminari.
art. 97, comma 2, Cost.
Le prove a risposta multipla, quando formulate in termini normativi, perseguono esigenze di buon andamento, celerità e parità di trattamento, limitando la discrezionalità interpretativa nella correzione.
art. 98 Cost.
Il riferimento ai magistrati tra i pubblici impiegati soggetti a possibili limitazioni nell'iscrizione ai partiti politici è stato valorizzato dal giudice nel ricostruire la distinzione tra servizio esclusivo della Nazione e servizio esclusivo del popolo.
art. 30 c.p.a.
La domanda risarcitoria in forma specifica è stata esaminata in relazione alla richiesta di rettifica del punteggio e di inclusione nella graduatoria, soddisfatta nei limiti conseguenti all'attribuzione del punto per il quesito n. 9.
Massime di principio
- Nelle prove concorsuali scritte a risposta multipla in materie giuridiche, quando il quesito richiama una disposizione o una fonte normativa, la risposta esatta deve essere congruente con il diritto positivo vigente; non sono ammesse risposte fondate su interpretazioni manipolative o su ricostruzioni diverse dal contenuto normativo applicabile.
- Il richiamo, nel quesito concorsuale, a una fonte normativa senza l'indicazione dell'articolo non rende di per sé illegittima la domanda, purché la risposta corretta sia individuabile in base al diritto positivo vigente.
- Ai sensi dell'art. 326 c.p.p., le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale sono svolte dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria nell'ambito delle rispettive attribuzioni; il giudice per le indagini preliminari non è l'organo cui sono dirette le indagini preliminari.
- Quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione attribuisce in autotutela il punto inizialmente negato a un candidato, la contestazione relativa a quel quesito può divenire priva di oggetto; se il nuovo punteggio supera la soglia minima prevista, viene meno la ragione dell'esclusione e la prova di resistenza deve ritenersi superata.
- Nel contenzioso concorsuale, l'attribuzione di un singolo punto aggiuntivo può determinare l'accoglimento della pretesa del candidato se consente il raggiungimento della soglia di idoneità, anche quando le ulteriori contestazioni sui quesiti siano infondate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 471/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 474/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 475/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 477/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 71/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 72/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →