Sentenza n. 8750/2026 - Roma, Sezione 3T
per l’ottemperanza della sentenza n. 1564/2024 del Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, pubblicata in data 01.11.2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 1564/2024 del Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, notificata e passata in giudicato. La sentenza aveva dichiarato il diritto del docente precario a usufruire del beneficio della Carta del docente previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023 e aveva ordinato al Ministero di attivare la Carta, accreditandovi euro 2.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione nei limiti indicati dall’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha integralmente adempiuto alla decisione, come dichiarato dalla parte ricorrente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché l’Amministrazione aveva dato integrale esecuzione alla sentenza posta in ottemperanza. Le spese sono state parzialmente compensate in ragione dell’adempimento intervenuto dopo la proposizione del ricorso; per la parte residua, applicando il criterio della soccombenza, il Ministero è stato condannato a rimborsare al ricorrente euro 400,00, oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
cessazione della materia del contendere
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione adempie integralmente alla pretesa oggetto del ricorso per ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio della Carta del docente
È la disposizione sostanziale richiamata dalla sentenza del giudice ordinario quale fondamento del diritto alla Carta del docente.
art. 16, comma 6, l. 412/1991
interessi legali e rivalutazione nei limiti di cui all’art. 16, 6° comma L. n. 412/1991
La sentenza del giudice ordinario aveva disposto il riconoscimento degli accessori sul credito secondo i limiti previsti dalla disposizione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale esecuzione del comando contenuto nel giudicato da parte dell’Amministrazione determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- Quando l’adempimento dell’Amministrazione interviene dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la sopravvenuta cessazione della materia del contendere non esclude necessariamente la condanna dell’Amministrazione alle spese, che possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza, anche con parziale compensazione in relazione alle concrete modalità dell’adempimento.
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