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Sentenza

Sentenza n. 1829/2026 - Catania, Sezione 4

Giustizia amministrativa202400956

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota comunale che ha escluso ulteriori adempimenti dopo una sentenza di annullamento e successiva nota comunale che ha dichiarato non più vigente l’annullamento d’ufficio di un permesso di costruire, determinandone la pretesa reviviscenza

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la nota del Comune del 22 febbraio 2024, sostenendo che essa eludesse il giudicato formatosi sulla precedente sentenza del TAR, la quale aveva annullato per difetto di istruttoria l’annullamento d’ufficio di una concessione edilizia in sanatoria, facendo salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione. Ha dedotto violazione dell’obbligo conformativo, dell’art. 3 l. 241/1990, difetto di motivazione e istruttoria, sviamento, travisamento e contraddittorietà, nonché violazione della disciplina regionale e statale sul condono edilizio e sui limiti temporali di sanabilità. Ha contestato, inoltre, la data di realizzazione delle opere, la rappresentazione catastale e grafica dei manufatti, il rispetto delle distanze legali, la qualificazione degli interventi come ricostruzione anziché nuova costruzione e la compatibilità delle opere con il vincolo di inedificabilità costiera e con i siti Natura 2000. Con motivi aggiunti ha impugnato la nota del 27 febbraio 2024, deducendo, tra l’altro, elusione del giudicato, reviviscenza illegittima del permesso di costruire già annullato d’ufficio, violazione degli artt. 21-nonies e 21-septies l. 241/1990, difetto di motivazione e istruttoria e violazione dei principi in materia di presupposizione tra atti amministrativi. Il controinteressato ha eccepito l’inammissibilità per natura non provvedimentale della prima nota, carenza di legittimazione e interesse, preclusioni derivanti dai precedenti giudizi e difetto di contraddittorio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibili sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti. Quanto alla nota del 22 febbraio 2024, ha ritenuto che essa fosse un mero riscontro negativo, privo di autonoma lesività, con cui il Comune aveva escluso ulteriori adempimenti. L’atto non costituiva un nuovo provvedimento di conferma né l’esito di una riapertura del procedimento, ma esprimeva il diniego di attivazione dell’autotutela o di rinnovazione procedimentale. Il potere di annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies l. 241/1990 è discrezionale e non coercibile dal privato, la cui istanza ha valore di mera sollecitazione; pertanto il mancato riesame non è normalmente impugnabile. La precedente sentenza di annullamento, pronunciata per difetto di istruttoria, aveva portata autoesecutiva quanto alla caducazione dell’atto di autotutela e non imponeva al Comune l’adozione di ulteriori provvedimenti. La salvezza delle ulteriori determinazioni consentiva soltanto, non imponeva, la riedizione del potere, da esercitarsi eventualmente eliminando il vizio procedimentale accertato. Quanto alla nota del 27 febbraio 2024, il TAR ne ha riconosciuto la natura provvedimentale, poiché dichiarava non più vigente l’annullamento del permesso di costruire e produceva l’effetto sostanziale della sua pretesa reviviscenza. I motivi aggiunti sono stati ritenuti tempestivi e il contraddittorio integro, ma comunque inammissibili per carenza delle condizioni dell’azione. La ricorrente, destinataria di un ordine di demolizione non ottemperato, aveva perso la legittimazione fondata sulla vicinitas poiché l’acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio comunale si era già verificata automaticamente allo spirare del termine per demolire, mentre il provvedimento di acquisizione aveva natura meramente dichiarativa. Difettava inoltre un interesse concreto e attuale: la ricorrente non aveva allegato né provato uno specifico pregiudizio in termini di deprezzamento, aria, luce o visuale. L’abusività e la soggezione a demolizione del suo immobile escludevano, secondo il TAR, sia un apprezzabile valore di mercato sia utilità di godimento tutelabili, compreso l’interesse al rispetto delle distanze tra pareti finestrate. La successiva proposizione dell’appello contro la sentenza relativa all’ordine di demolizione non incideva sulle condizioni dell’azione, che devono sussistere al momento della proposizione della domanda. Le richieste istruttorie sono state ritenute irrilevanti. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 3.000 euro, oltre accessori, in favore del controinteressato; nulla è stato disposto sulle spese nei confronti del Comune non costituito.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    può essere annullato d’ufficio

    L’annullamento d’ufficio è configurato come potere discrezionale, subordinato all’interesse pubblico e alla considerazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati; il privato può sollecitarne l’esercizio, ma non vanta una pretesa coercibile al riesame.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    È stato invocato dalla ricorrente per sostenere la nullità della nota comunale, ma il TAR non ha esaminato nel merito la censura, avendo dichiarato inammissibili i motivi aggiunti.

  • art. 3 l. 241/1990

    È stato invocato in relazione all’obbligo di motivazione; la censura non è stata esaminata nel merito per l’inammissibilità delle domande.

  • art. 6 l. 241/1990

    È stato invocato in relazione agli obblighi istruttori e procedimentali; la questione non è stata esaminata nel merito.

  • art. 15, comma 1, lett. a), l.r. Sicilia n. 78/1976

    È stato invocato per sostenere l’inedificabilità costiera e l’insanabilità delle opere; il TAR non ha esaminato la fondatezza sostanziale della censura.

  • art. 23, comma 10, l.r. Sicilia n. 37/1985

    È stato richiamato tra le disposizioni relative alla sanatoria edilizia, senza esame nel merito a causa dell’inammissibilità.

  • art. 31 l. n. 47/1985

    È stato richiamato in materia di sanatoria edilizia, ma la relativa questione sostanziale non è stata decisa.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    È stato invocato nei motivi aggiunti in relazione agli effetti della precedente sentenza, senza esame nel merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

  • art. 9, par. 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Ha costituito, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, il presupposto per l’oscuramento dei dati identificativi.

  • art. 833 c.c.

    Il divieto di atti emulativi è richiamato quale fondamento ulteriore della necessità di un interesse concreto e attuale all’azione, oltre la mera vicinitas.

  • art. 26 c.p.a.

    È richiamato per la regolazione delle spese di lite, poste a carico della parte soccombente anche in considerazione della violazione del canone di sintesi.

Massime di principio

  • L’istanza del privato diretta a sollecitare l’annullamento d’ufficio o la riapertura di un procedimento non attribuisce, di regola, una pretesa all’esercizio del potere né impone all’amministrazione un obbligo giuridico di provvedere; il potere di autotutela è officioso, discrezionale e non coercibile dall’esterno, salvo i casi di autotutela doverosa espressamente previsti dall’ordinamento.
  • La nota con cui l’amministrazione si limita a comunicare che, alla luce di una precedente sentenza, non spettano ulteriori adempimenti non costituisce un autonomo provvedimento lesivo, se non riapre il procedimento e non contiene una nuova determinazione provvedimentale sorretta da autonoma istruttoria e motivazione.
  • L’annullamento giurisdizionale di un provvedimento per vizi procedimentali o istruttori ha, di regola, portata autoesecutiva quanto alla caducazione dell’atto e non impone necessariamente una nuova attività amministrativa; la clausola che fa salve ulteriori determinazioni consente, ma non impone, la riedizione del potere, limitatamente alla fase procedimentale colpita dal vizio.
  • L’acquisizione gratuita dell’immobile conseguente alla mancata ottemperanza all’ordine di demolizione si produce automaticamente allo spirare del termine assegnato; il successivo provvedimento di acquisizione ha natura meramente dichiarativa e la mancata notificazione del verbale di accertamento dell’inottemperanza non incide sulla legittimità dell’acquisizione.
  • In materia edilizia, la vicinitas non è sufficiente, da sola, a fondare la legittimazione e l’interesse a ricorrere: il ricorrente deve allegare e dimostrare un pregiudizio concreto e attuale, quale il deprezzamento dell’immobile o la diminuzione di aria, luce, visuale o panorama.
  • Le condizioni dell’azione devono sussistere al momento della proposizione della domanda; la successiva impugnazione dell’atto lesivo presupposto o di un provvedimento collegato non sana retroattivamente il difetto originario di legittimazione o interesse.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniAutotutelaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimazione e interesse a ricorrereEffetto conformativo e riedizione del potereDifetto di istruttoria

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