Sentenza n. 406/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l’esecuzione: della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1470/2023, depositata e resa pubblica il 14.11.2023, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1817/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 29.11.2023, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 30.12.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari che aveva ordinato l’attribuzione della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019-2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, divenuta irrevocabile, con la quale il Ministero era stato condannato ad accreditare complessivamente euro 800,00 per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 mediante la Carta elettronica del docente. Il ricorrente ha dedotto che, nonostante la notificazione del titolo esecutivo al Ministero il 29 novembre 2023, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia, salvo il pagamento delle spese legali. Ha inoltre evidenziato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. Ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia e la condanna del Ministero al pagamento di un’astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, accertando che la sentenza del Tribunale di Cagliari era stata regolarmente notificata, era passata in giudicato e non risultava eseguita, nonché che era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza, riconoscendo al ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente secondo quanto stabilito dal giudice del lavoro, entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l’eventuale persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente responsabile della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega e con termine di 90 giorni dalla richiesta dell’interessato; il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi ordinari, il pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell’Amministrazione debitrice. È stata respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha ritenuto che, pur non essendo astrattamente preclusa nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora richieda la verifica dell’assenza di ragioni ostative ulteriori rispetto alla manifesta iniquità. Nel caso concreto ha valorizzato la complessità e articolazione del procedimento di attivazione della Carta, il coinvolgimento di più strutture e soggetti, la gestione centralizzata dell’ultima fase, l’eccezionale mole del contenzioso seriale e la natura non essenziale del beneficio, destinato alla formazione professionale e non al sostentamento del docente. Le spese sono state poste a carico del Ministero, ma i compensi sono stati ridotti a euro 400,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, in ragione della serialità e standardizzazione dell’attività difensiva.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza; il TAR li applica per ordinare al Ministero l’esecuzione della sentenza passata in giudicato e per nominare il commissario ad acta.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di imporre una penalità di mora, ma la misura non è automatica e può essere esclusa quando ricorrano ragioni ostative concrete.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di agire per l’esecuzione nei confronti dell’Amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Consente, nell’esecuzione commissariale, di ricorrere al pagamento in conto sospeso e agli specifici capitoli di bilancio in caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione soccombente.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, la cui attribuzione era stata ordinata dal giudice del lavoro.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
È richiamato per descrivere il coinvolgimento di SO.GE.I. e CONSAP nella predisposizione e nell’attivazione della Carta elettronica in forma di applicazione web.
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 25 giugno 2014, n. 15
La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione non è astrattamente esclusa, ma può essere negata, oltre che per manifesta iniquità, anche per altre ragioni ostative connesse alla specialità della posizione del debitore pubblico, ai vincoli normativi e di bilancio e alla rilevanza degli interessi pubblici.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato che impone a un’Amministrazione statale l’attribuzione di un beneficio, il giudice può ordinare l’esecuzione entro un termine determinato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
- Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 decorre dalla notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione e, una volta inutilmente decorso, non impedisce la proposizione del ricorso per ottemperanza.
- Il commissario ad acta incaricato dell’esecuzione può utilizzare, in caso di incapienza dei fondi ordinari dell’Amministrazione soccombente, il pagamento in conto sospeso e gli specifici capitoli di bilancio previsti dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non consegue automaticamente all’inottemperanza della pubblica amministrazione: può essere negata quando ricorrano altre ragioni ostative, valutate in concreto alla luce della complessità dell’adempimento, dei vincoli organizzativi e finanziari, della serialità del contenzioso e della natura non essenziale del beneficio da attribuire.
- La nomina del commissario ad acta costituisce, nel caso concreto, una misura alternativa sufficiente a garantire l’esecuzione e può concorrere a giustificare il rigetto della domanda di astreinte.
- Quando l’attività difensiva in un contenzioso seriale presenta elevata ripetitività e sostanziale standardizzazione, il giudice può ridurre equitativamente la liquidazione dei compensi pur ponendo le spese del giudizio a carico dell’Amministrazione soccombente.
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