Risoluzione n. 31 del 4/02/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che il regime di non imponibilità IVA dell’art. 72, comma 3, n. 3, DPR 633/1972 non si estende agli acquisti di beni e servizi effettuati dall’Università, anche se questa opera come soggetto attuatore di progetti di ricerca finanziati dall’Unione europea tramite Stato o Regione. Il beneficio vale solo per le parti direttamente coinvolte nel rapporto giuridico con la Comunità europea e non per soggetti terzi esecutori.
Non imponibilità IVA per acquisti dell’Università in progetti UE
Non imponibilità IVA per progetti di ricerca finanziati dall’Unione europea
La risoluzione esamina se un’Università, che opera come soggetto attuatore di programmi quadro europei per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, possa applicare il regime di non imponibilità IVA agli acquisti di beni e servizi destinati ai progetti. L’Agenzia delle Entrate conclude negativamente, precisando i limiti soggettivi dell’articolo 72, comma 3, n. 3, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
Quesito posto dall’Università
L’Università degli Studi di .. svolge attività istituzionali anche come soggetto attuatore di specifici programmi quadro europei, quali Corsi di Alta formazione e Reti per lo sviluppo della ricerca scientifica. I progetti sono finanziati dall’Unione europea ma vengono gestiti tramite lo Stato o la Regione, che assumono l’onere di sviluppare le attività sotto il controllo e coordinamento degli organi europei competenti.
L’ente chiede se, nei rapporti con i fornitori per l’acquisto di beni e/o servizi funzionali alla realizzazione dei progetti di ricerca, possa usufruire del regime di non imponibilità IVA previsto dall’art. 72, terzo comma, n. 3, del DPR n. 633/1972.
Posizione dell’istante
L’Università sostiene che il proprio ruolo di ente attuatore rientri nello schema del contratto di associazione, in ragione dell’analogia tra le finalità istituzionali dell’ente e quelle dell’Unione europea. Richiama inoltre la risoluzione 4 aprile 2006, n. 50/E, che ha riconosciuto l’applicazione dell’agevolazione sia ai contratti di ricerca sia agli accordi di promozione e ricerca.
Secondo l’istante, tale orientamento consentirebbe di estendere il beneficio anche agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle strutture universitarie presso terzi, se funzionali alla realizzazione del progetto.
Quadro normativo richiamato
L’articolo 72, comma 3, n. 3, del DPR n. 633/1972 estende la non imponibilità IVA prevista dal comma 2, con riferimento agli articoli 8, 8-bis e 9, alle operazioni poste in essere nei confronti delle Comunità europee nell’esercizio delle loro funzioni istituzionali.
La norma si applica anche quando cessioni di beni e prestazioni di servizi sono effettuate a favore di imprese o enti per l’esecuzione di contratti di ricerca e di associazione conclusi con le Comunità, nei limiti di partecipazione della Comunità medesima.
Precedenti interpretativi richiamati
L’Agenzia richiama due precedenti:
- la risoluzione 14 marzo 2005, n. 34/E, che ha chiarito come il beneficio si estenda agli acquisti di beni e servizi effettuati direttamente dai soggetti che hanno stipulato con la Comunità i contratti di ricerca;
- la risoluzione 4 aprile 2006, n. 50/E, che ha riconosciuto l’applicabilità del regime anche agli accordi di promozione della ricerca aventi natura tendenzialmente collaborativa, inquadrabili nella categoria dei contratti di ricerca in senso lato.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia osserva che il beneficio della non imponibilità è connesso alle parti direttamente coinvolte nel rapporto giuridico alla base del programma di ricerca. Non può quindi essere esteso ai soggetti che intervengono indirettamente e mediamente nell’attuazione del programma, senza precise responsabilità nei confronti dell’ente che eroga i finanziamenti.
In particolare, anche se l’esecuzione del programma è finalizzata al perseguimento di obiettivi analoghi a quelli dei soggetti contrattuali, ciò non è sufficiente a far rientrare il soggetto attuatore nell’ambito soggettivo dell’agevolazione.
Conclusione
L’Agenzia conclude che la non imponibilità IVA di cui all’art. 72, comma 3, n. 3, del DPR n. 633/1972 non può essere applicata alle forniture di beni e servizi effettuate nei confronti dell’Università istante, in quanto questa opera come soggetto terzo, seppur attuatore del programma, rispetto ai soggetti pubblici centrali e locali responsabili nei confronti degli organismi comunitari erogatori dei finanziamenti.
La risposta è resa ai sensi dell’articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.
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