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Risoluzione

Risoluzione n. 32 del 4/02/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate esamina una fusione bancaria e nega l’agevolazione per il riconoscimento fiscale gratuito dei maggiori valori, perché manca il requisito di indipendenza tra le società partecipanti: Delta deteneva già azioni Gamma nel biennio precedente. Restano invece riconosciuti l’operatività delle imprese e gli altri profili descritti, ma non bastano a superare la causa ostativa prevista dalla legge 296/2006.

Interpello sugli incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale: fusione Alfa-Gamma-Delta

Interpello sugli incentivi fiscali per l’aggregazione aziendale

La risoluzione esamina un’istanza di interpello presentata da Alfa per ottenere il riconoscimento fiscale gratuito dei maggiori valori emergenti da una fusione bancaria, ai sensi dell’articolo 1, commi 242-249, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L’Amministrazione valuta i requisiti soggettivi e oggettivi della disciplina agevolativa e conclude per il diniego del beneficio.

Fatti rappresentati dall’istante

Alfa, società quotata e capogruppo del Gruppo Bancario Beta, è risultata dalla fusione propria tra Gamma e Delta, approvata dalle rispettive assemblee straordinarie nel 2007 e autorizzata preventivamente dalla Banca d’Italia. La fusione ha efficacia dal 2007 ed è contabilizzata secondo i principi IAS/IFRS come un’acquisizione, con Delta qualificata come impresa acquisita e Gamma come impresa acquirente.

In conseguenza dell’operazione, il bilancio 31 dicembre 2007 di Alfa evidenzierà maggiori valori, in particolare a titolo di avviamento, per alcune decine di milioni di euro, derivanti dalla valutazione al fair value dei beni e diritti dell’azienda bancaria di Delta.

Operazioni preliminari e riorganizzazione del gruppo

Nel quadro della riorganizzazione, immediatamente prima della decorrenza della fusione Gamma e Delta hanno conferito i rispettivi rami bancari a due nuove società per azioni autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria:

  • Gamma ha conferito il proprio ramo bancario a Omega, società interamente posseduta, comprendente essenzialmente la rete di sportelli;
  • Delta ha conferito la propria azienda bancaria a Omicron, società neocostituita e interamente posseduta, comprendente la rete di sportelli e le partecipazioni di controllo in altre banche del Gruppo Delta.

Alfa, subentrata nella licenza bancaria e proprietaria delle sedi storiche delle società fuse, continua a svolgere l’attività di raccolta del risparmio e di esercizio del credito, accentrando anche le funzioni tipiche della capogruppo. Omega, Omicron e le altre banche controllate assumono la struttura di banche territoriali con autonomia commerciale.

Posizione del contribuente

Secondo Alfa, la fusione è sorretta da valide ragioni economiche e strategiche, poiché finalizzata a creare un unico soggetto capace di integrare due grandi realtà del settore creditizio, assicurativo e finanziario, conseguendo sinergie e economie di scala. L’istante ritiene pertanto integrati tutti i requisiti per ottenere il beneficio fiscale.

Elementi addotti per dimostrare i requisiti agevolativi

Alfa dichiara, in particolare, che:

  • l’operazione è una fusione per unione realizzata nel 2007;
  • la società risultante è una società cooperativa residente in Italia, rientrante tra i soggetti dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del TUIR;
  • Gamma e Delta erano società quotate e operative nel settore bancario da oltre due anni;
  • entrambe erano indipendenti nel biennio precedente, appartenendo a gruppi distinti e non essendo controllate dallo stesso soggetto;
  • non esistevano rapporti partecipativi significativi tra le due società, salvo il possesso occasionale e temporaneo da parte di Delta di un numero minimo di azioni Gamma, detenute nel portafoglio di trading;
  • Gamma aveva acquistato sul mercato alcune azioni Delta per consentire un concambio in numeri interi, azioni poi annullate senza concambio in sede di fusione.

Quadro normativo richiamato dall’Agenzia

L’Agenzia ricorda che i commi 242-249 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006 prevedono, per operazioni effettuate nel biennio 2007-2008 e in presenza di specifiche condizioni, il riconoscimento fiscale gratuito fino a 5 milioni di euro:

  • del disavanzo da concambio nelle fusioni e scissioni;
  • del maggior valore iscritto dalla conferitaria nel caso di conferimento d’azienda ex articolo 176 del TUIR.

La finalità della disciplina è favorire i processi di aggregazione aziendale e la crescita dimensionale delle imprese. Per le fusioni, il beneficio si traduce nel riconoscimento fiscale dell’avviamento e dei maggiori valori attribuiti ai beni strumentali materiali e immateriali derivanti dal disavanzo da concambio.

L’Agenzia richiama inoltre la circolare n. 16/E del 21 marzo 2007, precisando che il beneficio è applicabile anche ai soggetti IAS/IFRS: in tali casi, pur in assenza di un disavanzo da concambio contabilmente evidenziato, i maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell’acquisizione possono ottenere rilevanza fiscale.

Requisiti per l’accesso al beneficio

Per ottenere l’agevolazione è necessaria una preventiva istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212/2000. L’Agenzia verifica quindi i requisiti richiesti dalla disciplina agevolativa.

Sul piano soggettivo, la società risultante dalla fusione soddisfa il requisito, essendo una cooperativa residente in Italia e dunque compresa tra i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del TUIR.

Anche il requisito temporale e quello dell’operatività risultano, in linea generale, rispettati, poiché l’operazione è una fusione per unione effettuata nel 2007 e le imprese partecipanti hanno svolto effettiva attività d’impresa da oltre due anni.

Condizione di operatività e indipendenza nel biennio precedente

L’Agenzia si sofferma sul comma 244, che richiede che all’operazione partecipino esclusivamente imprese operative da almeno due anni e che siano escluse le imprese facenti parte dello stesso gruppo o legate da rapporti di partecipazione, anche indiretti, ai sensi dell’articolo 2359 c.c.

In base alla circolare n. 16/E del 2007, tali requisiti devono sussistere non solo al momento dell’operazione, ma ininterrottamente anche nei due anni precedenti.

Nel caso esaminato, l’Agenzia ritiene provata l’operatività delle imprese coinvolte. Tuttavia, esclude il rispetto del requisito di indipendenza, poiché Delta deteneva nel biennio precedente alcune azioni Gamma. Per l’Amministrazione, la norma esclude in modo assoluto i soggetti legati da qualsiasi rapporto di partecipazione, e la detenzione di azioni Gamma da parte di Delta costituisce causa ostativa sufficiente a negare il beneficio.

Esito dell’interpello

La scrivente non concorda con la soluzione interpretativa proposta da Alfa e ritiene che alla fattispecie non possano applicarsi i benefici fiscali di cui ai commi 242-249 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006.

Precisazioni finali

Il parere è limitato alla verifica dei presupposti per l’agevolazione fiscale richiesta. Rimane impregiudicata la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di valutare eventuali profili elusivi dell’operazione ai sensi dell’articolo 37-bis, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973.

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