Sentenza n. 1026/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Palermo n. 2438/2024, depositata e resa pubblica il 30.05.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 2061/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 02.10.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 15.12.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che aveva condannato il Ministero ad accreditare complessivi 1.000 euro sulla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, passata in giudicato, con cui il Ministero era stato condannato a mettere a sua disposizione, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. La sentenza era stata notificata all'amministrazione e risultava inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche. La mancata esecuzione del titolo giustificava l'attivazione del giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo giudiziale, provvedendo al pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della medesima struttura, da attivare su istanza della parte entro un ulteriore termine di sessanta giorni. Ha inoltre applicato, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfo o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento, fermo l'onere della parte di attivarsi per l'insediamento del commissario. Il TAR ha precisato che l'incarico di commissario ad acta costituisce munus obbligatorio, non rifiutabile né condizionabile da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza, e che gli atti del commissario devono essere depositati esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico, mediante l'apposito modulo per gli ausiliari del giudice. Ha escluso il compenso del commissario, ritenendo l'attività ricompresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Le spese di lite sono state poste a carico dell'amministrazione, liquidate in 189 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza e attribuisce al giudice il potere di ordinare l'esecuzione del titolo, nominare un commissario ad acta e applicare una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente di imporre, a carico dell'amministrazione inadempiente, una penalità di mora; nel caso concreto è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio per l'esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il suo inutile decorso è stato ritenuto presupposto per l'ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull'assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per l'ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto, è stata applicata analogicamente alle altre condanne pecuniarie, quando il commissario appartiene alla stessa amministrazione resistente.
art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015
Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
art. 26 c.p.a.
Richiamato, insieme all'art. 91 c.p.c., per la regolazione delle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Fondamento della condanna dell'amministrazione soccombente al pagamento delle spese di lite.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato recante una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione, quando il titolo sia stato notificato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dalla legge.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per l'adempimento, nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e subordinare l'intervento commissariale all'istanza della parte interessata.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sulle somme oggetto della condanna e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell'ordine giudiziale di pagamento fino all'effettivo soddisfacimento, o comunque fino alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento spontaneo.
- Il munus di commissario ad acta costituisce un incarico obbligatorio quale ausiliario del giudice e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente della stessa amministrazione resistente, l'attività commissariale può essere svolta senza compenso autonomo, in quanto ricompresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola può essere applicata analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle regolate dalla legge Pinto.
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