Cassazione Civile, Ordinanza n. 31324/2024 del 06/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri quattro. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, affinché si uniformi ai principi di diritto enunciati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (noleggiatore)
La controversia
La controversia nasce da una serie di violazioni al codice della strada contestate nel 2018 a un operatore NCC, per accesso non autorizzato a zone a traffico limitato e/o circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici nel territorio di Roma. Le relative ordinanze-ingiunzioni furono opposte senza successo davanti al Giudice di pace e poi al Tribunale. In cassazione la parte ricorrente deduceva cinque motivi: 1) tardività delle ordinanze-ingiunzioni per superamento del termine di 180 giorni ex art. 203 cod. strada; 2) invalidità della raccomandata di convocazione all'audizione prefettizia perché inviata da soggetto privo di licenza abilitativa; 3) errata applicazione delle norme sulla sospensione dell'art. 5-bis l. 21/1992 in tema di accesso degli NCC alle ZTL, sostenendo che nel periodo rilevante gli NCC avessero libero accesso in assenza di regolamento comunale valido e allegato; 4) erronea valutazione sulla validità delle ordinanze-ingiunzioni emesse dal Vice-Prefetto; 5) omesso esame del fatto che il ricorso amministrativo era stato presentato alla Polizia Locale anziché direttamente al Prefetto. La Corte ha esaminato prioritariamente il terzo motivo, ritenendolo fondato: ha affermato che la sospensione dell'efficacia delle disposizioni introdotte nel 2008 e poi prorogata sino al 31 dicembre 2018 non aveva abrogato gli artt. 3 e 11 della l. 21/1992, i quali continuavano ad applicarsi nel periodo considerato. Ha inoltre precisato che i regolamenti comunali possono legittimamente disciplinare l'accesso degli NCC alle corsie preferenziali e alle ZTL, ma nel caso concreto non risultava allegato alcun regolamento comunale applicabile; tale regolamento non poteva essere recuperato con il principio iura novit curia, non estendibile ai regolamenti comunali ordinari. Ne è conseguita l'illegittimità delle contestazioni e delle sanzioni oggetto delle ordinanze impugnate. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 203 cod. strada
termine entro il quale devono essere emesse le ordinanze-ingiunzioni; il motivo di tardività è stato però superato dall'accoglimento del terzo motivo, senza statuizione nel merito su questo profilo
art. 5-bis l. 21/1992
norma richiamata dalla parte ricorrente in tema di regolamentazione dell'accesso degli NCC alle ZTL; la Corte ha ritenuto decisivo il diverso assetto derivante dall'art. 11, comma 3, e dalla sospensione delle disposizioni sopravvenute
art. 11, comma 1, l. 21/1992
rinvia al potere dei Comuni di regolare la materia dell'accesso e delle facilitazioni alla circolazione
art. 11, comma 3, l. 21/1992
consente agli NCC l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni previste per i taxi; nel periodo di sospensione delle disposizioni sopravvenute continuava ad applicarsi, con conseguente illegittimità delle sanzioni irrogate per il transito contestato
art. 9, comma 3, d.l. 244/2016 conv. in l. 19/2017
norma di interpretazione autentica richiamata dalla Corte per affermare la sospensione dell'efficacia delle disposizioni introdotte successivamente e poi prorogata fino al 31 dicembre 2018
art. 29, comma 1-quater, d.l. 207/2008 conv. in l. 14/2009
disposizione sopravvenuta che aveva introdotto regole integrative in tema di NCC; la Corte precisa che non aveva abrogato le previsioni previgenti della l. 21/1992, ma le aveva integrate
art. 360, n. 5, c.p.c.
richiamato per il quinto motivo, dedotto come omesso esame di un fatto decisivo; il motivo è rimasto assorbito
art. 370 c.p.c.
non espressamente citato nel testo fornito
art. 7715/2022
richiamata come precedente sul principio iura novit curia limitato ai regolamenti edilizi in materia di distanze
Cass. SU n. 17541/2023
precedente cui la decisione si conforma nel ritenere compatibile l'art. 11, comma 3, con il potere regolamentare comunale e nel delimitare la portata delle discipline locali
Cass. n. 6879/2024
precedente di continuità richiamato per la conclusione sull'applicabilità dell'art. 11, comma 3, nel periodo di sospensione
Cass. n. 20403/2024
ulteriore precedente recente confermativo del medesimo orientamento
Cass. n. 2661/2020
richiamata per la limitata estensione del principio iura novit curia ai regolamenti edilizi integrativi delle norme codicistiche
Massime di principio
- Nel periodo di sospensione di disposizioni sopravvenute in materia di trasporto non di linea, continuano ad applicarsi le previsioni previgenti della legge quadro, se non espressamente abrogate, anche quando la disciplina successiva le abbia solo integrate.
- L'art. 11, comma 3, della l. 21/1992 attribuisce agli NCC una facoltà di accesso alle corsie preferenziali e alle ZTL che deve essere coordinata con il potere regolamentare comunale previsto dal comma 1; sono quindi legittimi regolamenti locali che subordinino tale facoltà a autorizzazioni o adempimenti ulteriori.
- Il principio iura novit curia non si estende, in via generale, ai regolamenti comunali ordinari: il loro contenuto deve essere allegato e provato dalla parte che li invoca, salvo le ipotesi specifiche in cui la giurisprudenza ne riconosce la conoscibilità officiosa.
- Quando il motivo accolto è logicamente preliminare e decisivo, gli ulteriori motivi di ricorso restano assorbiti.
- In presenza di un regolamento comunale invocato a fondamento della sanzione amministrativa, la sua mancata allegazione agli atti può impedire al giudice di farne applicazione in cassazione.
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