Cassazione Penale, Sentenza n. 18503/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Napoli che lo ha assolto dal reato di cessione di stupefacenti (capo 1) e lo ha condannato per evasione (capo 2) rideterminando la pena a un anno di reclusione. Il ricorso si articolava in tre motivi: 1) prescrizione del reato di evasione (commessa il 23/05/2016) e contestata illegittima efficacia interruttiva della sentenza di primo grado; 2) carenza degli elementi costitutivi del reato di evasione (contestando che lo spostamento nel cortile condominiale integrasse evasione e richiamando un precedente assolutorio); 3) vizio nella determinazione della pena con violazione del divieto di reformatio in peius e carenza motivazionale, essendosi la Corte d'appello fissata una pena base per l'evasione superiore a quella adottata in primo grado nonostante il proscioglimento dal reato più grave.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile nei primi due motivi e fondato il terzo motivo solo in ordine alla determinazione della pena. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla prescrizione, richiamando il regime dettato dalla legge n.251/2005 (c.d. ex Cirielli) e l'effetto interruttivo della sentenza di condanna di primo grado (art.160 c.p.), nonché l'incidenza della recidiva qualificata sul computo dei termini prescrizionali (artt.157, 161 c.p.). Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto generica l'eccezione circa la mancanza di evasione, osservando che il ricorrente non aveva allegato che il cortile fosse parte integrante ed esclusiva dell'abitazione. Invece il terzo motivo è stato accolto: la Corte territoriale, fissando la pena base per l'evasione in misura superiore rispetto a quella già determinata in primo grado, ha commesso una reformatio in peius vietata dall'art.597 c.p.p. La Cassazione ha quindi rideterminato direttamente la pena a dieci mesi di reclusione, richiamando l'art.620, comma 1, lett. i) c.p.p.
Norme richiamate
art. 385 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di evasione; la Corte interpreta 'abitazione' in senso restrittivo, escludendo aree condominiali o spazi non di stretta pertinenza dell'unità abitativa
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma sul reato di cessione di sostanze stupefacenti, riferimento al reato per cui il ricorrente era stato originariamente imputato e assolto in appello
legge 5 dicembre 2005, n. 251 (c.d. ex Cirielli)
Regime prescrizionale più favorevole applicabile al fatto commesso nel 2016; la Corte ne applica le disposizioni sul computo dei termini
art. 157, comma 1 e comma 2, cod. pen.
Disciplina i termini di prescrizione e l'effetto sulla loro durata della contestazione di circostanze aggravanti ad effetto speciale (recidiva qualificata) ai fini del calcolo del termine minimo e massimo
art. 160 e art. 161 cod. pen.
Art.160: effetti interruttivi della prescrizione (es. decreto di citazione a giudizio, sentenza di condanna); art.161: aumento del termine necessario a prescrivere in presenza di atti interruttivi e di aggravanti
art. 99, comma 4, cod. pen.
Definizione e incidenza della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale sulla qualificazione della posizione dell'imputato e sul calcolo prescrizionale
artt. 132 e 133 cod. pen.
Norme sulla determinazione della pena e sulle modalità di calcolo della pena base e delle circostanze
art. 597, comma 3 e comma 4, cod. proc. pen.
Divieto di reformatio in peius nell'appello proposto dall'imputato: il divieto riguarda tutti gli elementi autonomi che concorrono alla determinazione della pena; il giudice d'appello non può fissare la pena base in misura superiore a quella determinata in primo grado quando il solo appellante è l'imputato
art. 620, comma 1, lett. i), cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione, quando il ricorso è fondato su punti che non richiedono ulteriori accertamenti, di provvedere direttamente alla rideterminazione della pena; la Corte ha esercitato tale potere per fissare la pena a dieci mesi
Massime di principio
- La prescrizione è interrotta dagli atti processuali rilevanti (decreto di citazione a giudizio, sentenza di condanna) e la contestazione di recidiva qualificata incide sul calcolo dei termini prescrizionali aumentando il tempo necessario per l'estinzione del reato.
- In tema di arresti domiciliari, per integrare il reato di evasione occorre che l'allontanamento riguardi uno spazio esterno alla sfera domestica e non la parte integrante e di stretta pertinenza dell'abitazione; aree condominiali, cortili comuni o spazi non esclusivi non sono automaticamente considerati "abitazione".
- Il ricorrente che contesta l'aver commesso evasione deve specificamente allegare e provare che lo spazio ove si trovava costituisse pertinenza esclusiva dell'unità abitativa o che avesse autorizzazione ad accedervi; mere affermazioni generiche sono inidonee.
- Il divieto di reformatio in peius nell'appello del solo imputato impedisce al giudice d'appello di aggravare qualsiasi elemento autonomo della determinazione della pena (compresa la pena base); un aumento della pena base in appello rispetto al primo grado, in assenza di impugnazione da parte della pubblica accusa, configura una reformatio in peius.
- Quando la Corte di Cassazione rileva violazioni formali o di diritto nella determinazione della pena che non richiedono ulteriori accertamenti di fatto, può procedere direttamente alla rideterminazione della pena ai sensi dell'art.620 c.p.p., fissandola nella misura ritenuta congrua dai giudici di merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18425/2026 del 22/05/2026
- Sentenza penale · 22 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18426/2026 del 22/05/2026
- Sentenza penale · 22 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18433/2026 del 22/05/2026
- Sentenza penale · 22 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18434/2026 del 22/05/2026
- Sentenza penale · 22 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18436/2026 del 22/05/2026
- Sentenza penale · 22 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18439/2026 del 22/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →