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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13819/2025 del 23/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda il diniego di rimborso dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica relativa all'anno d'imposta 2011, chiesto da una società che aveva sopportato in rivalsa il relativo onere come consumatore finale. I giudici di merito avevano rigettato la domanda ritenendo l'istanza di rimborso tardiva per decorso del termine biennale di decadenza previsto dall'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995. In cassazione la società ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 14 TUA, dell'art. 23 Cost. e degli artt. 2935, 2946, 2964 e 2966 c.c., sostenendo che quel termine decadenziale si applicherebbe solo al soggetto passivo del rapporto d'imposta nei confronti dell'Amministrazione, mentre il consumatore finale, che abbia pagato l'imposta in rivalsa e che non possa agevolmente agire contro il fornitore, dovrebbe poter esperire l'azione di ripetizione dell'indebito nei confronti dell'Erario nel termine ordinario di prescrizione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha cassato la sentenza impugnata perché il giudice di merito aveva applicato al consumatore finale il termine biennale di decadenza previsto per il soggetto passivo d'imposta. Richiamando la giurisprudenza di legittimità più recente, la Corte ha ribadito che, quando il consumatore finale abbia pagato al fornitore somme indebitamente addebitate a titolo di addizionale provinciale sull'energia elettrica e l'azione contro il fornitore risulti impossibile o eccessivamente difficile, egli può agire in via straordinaria contro l'Erario con l'azione di ripetizione dell'indebito entro il termine ordinario di prescrizione, senza essere soggetto alla decadenza di cui all'art. 14, comma 2, TUA. Il giudizio è stato quindi rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, per nuovo esame della sola questione della concreta eccessiva difficoltà di agire verso il fornitore in concordato preventivo, oltre che per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma invocata come parametro del motivo di legittimità per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 14, comma 2, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504

    Il termine biennale di decadenza per il rimborso si applica al soggetto passivo del rapporto d'imposta, non al consumatore finale che agisca in via straordinaria contro l'Erario.

  • art. 23 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle censure di legittimità, ma non autonomamente valorizzato nella ratio decidendi.

  • artt. 2935, 2946, 2964 e 2966 c.c.

    Richiamati a sostegno della tesi secondo cui l'azione del consumatore finale contro l'Erario sarebbe soggetta al termine ordinario di prescrizione e non a decadenza.

  • art. 6, commi 1, lett. c), e 2, d.l. 28 novembre 1988, n. 511

    Base normativa dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica, dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale richiamata nella motivazione.

  • d.l. 2 febbraio 2007, n. 26, art. 5, comma 1

    Norma che aveva sostituito la disciplina dell'addizionale, richiamata nella ricostruzione della vicenda normativa.

  • Direttiva 2008/118/CE

    È richiamata per evidenziare il contrasto della disciplina interna con il diritto unionale e il rilievo del principio di effettività della tutela.

Massime di principio

  • Le imposte/addizionali sull'energia elettrica indebitamente corrisposte dal consumatore finale al fornitore danno luogo, in linea generale, a una tutela primaria nei confronti del fornitore mediante ripetizione dell'indebito.
  • Il consumatore finale può agire direttamente contro l'Erario solo in via straordinaria, quando provi che l'azione verso il fornitore sia impossibile o eccessivamente դժվարile; tale verifica riguarda la concreta situazione del fornitore e non la sola illegittimità eurounitaria dell'imposta.
  • Quando il consumatore finale è legittimato ad agire direttamente contro l'Amministrazione finanziaria, l'azione ha natura civilistica di ripetizione dell'indebito e si prescrive nel termine ordinario, non essendo soggetta al termine decadenziale previsto per il soggetto passivo d'imposta.
  • Il termine di decadenza fissato dalla normativa tributaria per il rimborso spetta al soggetto passivo del rapporto d'imposta e non può essere automaticamente esteso al consumatore finale che agisce in tutela effettiva del proprio diritto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributiProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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