Cassazione Civile, Ordinanza n. 18686/2022 del 09/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano convenuto in giudizio diverse amministrazioni statali chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata o tardiva attuazione delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, relative alla adeguata retribuzione dei medici frequentanti corsi di specializzazione negli anni compresi tra il 1978 e il 1985. Il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda ritenendo prescritto il credito risarcitorio; la Corte d'appello aveva poi dichiarato inammissibile l'appello. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione delle direttive europee, del d.lgs. n. 257 del 1991, della legge n. 370 del 1999 e dell'art. 2935 c.c., sostenendo che l'art. 11 della legge n. 370 del 1999 non avrebbe definito in modo generale la posizione di tutti i medici specializzandi e che l'inadempimento statale sarebbe perdurato fino a date successive, con conseguente diversa decorrenza della prescrizione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c., perché la sentenza impugnata era conforme a una giurisprudenza di legittimità consolidata: il diritto al risarcimento per tardiva o omessa trasposizione delle direttive sui medici specializzandi ha natura da inadempimento di obbligazione ex lege dello Stato, soggetta a prescrizione decennale; per i soggetti esclusi dall'art. 11 della legge n. 370 del 1999 la prescrizione decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore di tale norma, che ha reso conoscibile la definitiva mancata estensione del beneficio. La Corte ha escluso che gli argomenti dei ricorrenti sulla perdurante incertezza giuridica, sulla giurisdizione o sulla qualificazione dell'azione possano incidere sulla decorrenza della prescrizione. Ha quindi condannato i ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato invocato come vizio di violazione di legge nel ricorso
art. 360-bis n. 1 c.p.c.
consente di dichiarare inammissibile il ricorso quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata
art. 332 c.p.c.
richiamato con riguardo ai litisconsorti facoltativi e alla mancata notificazione dell'impugnazione
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
art. 2935 c.c.
richiamato dai ricorrenti per la decorrenza della prescrizione
art. 1173 c.c.
richiamato nella ricostruzione dell'obbligazione ex lege dello Stato
art. 2043 c.c.
escluso come schema di responsabilità applicabile, poiché la Corte ricondotto la pretesa alla responsabilità contrattuale da inadempimento
art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370
considerato come norma che ha colmato solo parzialmente la lacuna, riconoscendo il beneficio ai soli destinatari di sentenze irrevocabili e facendo decorrere da essa la prescrizione per gli esclusi
art. 4, legge 12 novembre 2011, n. 183, comma 43
ritenuto non applicabile retroattivamente ai fatti anteriori al 1 gennaio 2012
d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
riconosciuto come normativa di recepimento tardivo e parziale delle direttive sulla remunerazione degli specializzandi
d.lgs. n. 368 del 1999, art. 39
richiamato per precisare che il nuovo trattamento economico si applica ai medici iscritti alle scuole di specializzazione dall'anno accademico 2006-2007
art. 4, legge n. 260 del 1958
richiamato per la sanabilità della mancata evocazione del soggetto statale corretto
art. 96, comma 3, c.p.c.
richiamato per escludere la condanna per responsabilità aggravata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato quale fonte dell'introduzione del comma 1-quater
art. 1-bis, art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il parametro del contributo unificato
Massime di principio
- Nel caso di omessa o tardiva trasposizione di direttive non autoesecutive sulla remunerazione di categorie professionali, il diritto al risarcimento nei confronti dello Stato va ricondotto a un'obbligazione ex lege e, per la giurisprudenza consolidata, alla responsabilità contrattuale da inadempimento, con prescrizione ordinaria decennale.
- Quando il legislatore interviene solo parzialmente a regolare una pretesa già maturata, i soggetti rimasti esclusi possono considerare la propria pretesa sufficientemente determinata e la prescrizione decorre dal momento in cui diviene oggettivamente chiaro che non seguiranno ulteriori atti generalizzati di adempimento.
- La decorrenza della prescrizione non richiede necessariamente un previo giudizio né risente, di per sé, dell'incertezza iniziale sulla giurisdizione o sulla qualificazione dell'azione, se il diritto è comunque azionabile e l'inerzia del titolare è idonea a protrarsi.
- La sopravvenuta disciplina normativa sulla prescrizione di un credito da mancato recepimento di direttive non si applica automaticamente ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore, in mancanza di espressa previsione retroattiva.
- In sede di legittimità, il ricorso è inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c. quando censura una decisione conforme a un orientamento di legittimità stabile e non offre argomenti idonei a provocarne il superamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18558/2022 del 09/06/2022
- ordinanza_civile · 9 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18559/2022 del 09/06/2022
- ordinanza_civile · 9 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18560/2022 del 09/06/2022
- ordinanza_civile · 9 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18561/2022 del 09/06/2022
- ordinanza_civile · 9 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18562/2022 del 09/06/2022
- ordinanza_civile · 9 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18563/2022 del 09/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →