Ordinanza n. 12603/2026 - Roma, Sezione 1B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria finale di merito del profilo FT35, nella parte in cui applica il limite del 20% agli idonei non vincitori, nonché il decreto di approvazione della graduatoria, una nota di chiarimento ministeriale e gli atti connessi
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, nei limiti del proprio interesse, il decreto di approvazione e la graduatoria finale relativi al profilo professionale FT35 del concorso per il reclutamento di 1.000 unità di personale non dirigenziale del Ministero della Difesa. Hanno contestato l’applicazione del limite massimo del 20% degli idonei previsto dall’art. 35, comma 5-ter, del d.lgs. n. 165/2001, sostenendo di avere diritto all’inclusione nella graduatoria degli idonei non vincitori in base al punteggio conseguito. È stata inoltre impugnata una nota ministeriale di chiarimento sul c.d. limite taglia-idonei e sono stati inclusi nell’impugnazione gli atti presupposti, connessi e consequenziali, con riserva di motivi aggiunti. È stata proposta anche domanda di accertamento del diritto all’inserimento in graduatoria nella posizione corrispondente al punteggio ottenuto. Dal testo dell’ordinanza non emergono ulteriori specifici vizi di legittimità articolati nel ricorso.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità dell’applicazione del limite del 20% degli idonei né la domanda di inserimento in graduatoria. Ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria finale, quali potenziali controinteressati. A tal fine ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami ai sensi degli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a., mediante pubblicazione dell’ordinanza e del ricorso sul sito internet dell’Amministrazione, nella pagina dedicata alla procedura concorsuale. I ricorrenti dovranno trasmettere alla Direzione generale per il personale civile del Ministero della Difesa, entro venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, la richiesta di pubblicazione corredata dagli atti indicati. L’Amministrazione dovrà effettuare la pubblicazione entro venti giorni dalla richiesta, attestandone l’avvenuto adempimento e mantenendola fino al deposito della sentenza definitiva. La prova della notificazione, comprensiva dell’attestazione amministrativa, dovrà essere depositata entro venti giorni dal rilascio. La prosecuzione della trattazione è stata fissata alla camera di consiglio del 23 settembre 2026.
Norme richiamate
art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001
limite del 20% degli idonei
La disposizione è richiamata quale base normativa del limite massimo degli idonei nelle graduatorie concorsuali; la sua interpretazione e applicazione non sono state ancora esaminate nel merito.
art. 41, comma 4, c.p.a.
Richiamato quale fondamento della notificazione per pubblici proclami per integrare il contraddittorio.
art. 49, comma 3, c.p.a.
Richiamato quale fondamento dell’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.
Massime di principio
- Quando il ricorso incide sulla composizione o sull’ordine di una graduatoria concorsuale, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti dei candidati inclusi nella graduatoria che possono subire un pregiudizio dall’eventuale accoglimento della domanda.
- Nel giudizio amministrativo, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione sul sito dell’amministrazione interessata, quando ciò sia necessario per integrare il contraddittorio nei confronti di una pluralità di controinteressati individuabili attraverso una graduatoria concorsuale.
- L’ordinanza che dispone l’integrazione del contraddittorio può stabilire specifici termini coordinati per la richiesta di pubblicazione da parte del ricorrente, per l’adempimento dell’amministrazione, per il mantenimento della pubblicazione e per il deposito della relativa prova in giudizio.
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