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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16943/2023 del 20/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso proposto avverso la condanna per diffamazione (art. 595, commi 1 e 2 c.p.) per aver affermato che la resistente avrebbe simulato un sinistro del 2/8/2015. L'impugnazione articolava cinque motivi: (1) nullità o invalidità della querela perché sottoscritta e autenticata dall'avv. Daniela Paolella senza che risultasse nominata difensore o delegata; (2) tardività della querela (decorso del termine dalla conoscenza del fatto); (3) esclusione della fattispecie di diffamazione per mancanza dell'elemento della comunicazione a più persone o perché l'offesa sarebbe stata diretta alla persona offesa (ingiuria); (4) vizio di motivazione del Tribunale in ordine alla valutazione delle prove, incongruenze delle dichiarazioni della parte offesa e omissione di documenti; (5) mancata assunzione di prova decisiva (richiesta d'esame dei testi Tripicchio e Serpico in appello).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la condanna. Sul punto formale (motivo 1) ha ritenuto valida la querela depositata e autenticata dall'avvocato, con nomina tacita desumibile dal deposito presso la Procura. Sul termine di querela (motivo 2) ha richiamato l'art. 124 c.p.: il termine decorre dalla conoscenza certa, da parte della persona offesa, degli elementi costitutivi del reato; le allegazioni difensive non dimostravano la tempestività e, comunque, la questione non era stata adeguatamente svolta in appello. Quanto alla distinzione tra ingiuria e diffamazione (motivo 3), la Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui comunicazioni offensive rivolte all'offeso e ad altri non contestualmente presenti rientrano nella diffamazione; la condotta di gridare in cortile era idonea a comunicare le offese a più persone. I profili di valutazione della prova e le presunte contraddizioni (motivo 4) non sono stati ritenuti idonei a configurare un vizio di motivazione meritevole di cassazione, essendo richiesto il carattere di manifesta illogicità o travisamento. La richiesta di assunzione di nuove prove in appello (motivo 5) è inammissibile perché non è allegata la novità o la sopravvenienza dei mezzi di prova. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 595 cod. pen.

    norma applicata per configurare il reato di diffamazione; la Corte ha confermato che comunicazioni offensive diffuse a terzi, anche tramite missiva o verbalmente non in presenza contestuale dell'offeso, rientrano nella fattispecie

  • art. 124 cod. pen.

    termine per proporre querela decorre dal giorno della notizia certa del fatto che costituisce reato; la conoscenza deve essere piena degli elementi costitutivi

  • art. 606 cod. proc. pen.

    limiti del sindacato di legittimità: vizio di motivazione impugnabile solo se essenziale e con caratteristiche di manifesta illogicità, contraddittorietà o travisamento; la mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello è censurabile solo per prove sopravvenute/scoperte

Massime di principio

  • Una querela depositata e autenticata da un avvocato è generalmente valida: la nomina può essere desumibile dal deposito stesso (nomina tacita).
  • Il termine per proporre querela decorre dalla conoscenza certa, da parte della persona offesa, di tutti gli elementi costitutivi del reato; è onere di chi eccepisce dimostrare l'intempestività.
  • La distinzione tra ingiuria e diffamazione dipende dalla modalità di comunicazione: se l'offesa è percepita da più persone non contestualmente presenti (anche tramite lettera o grido in luogo aperto), si configura diffamazione.
  • Le contestazioni sulla valutazione della prova in Cassazione trovano successo solo se dimostrano una manifesta illogicità, contraddittorietà o travisamento del fatto; semplici richieste di diversa valutazione probatoria sono inammissibili.
  • La richiesta di acquisire nuove prove in appello è ammissibile solo se le prove sono sopravvenute o scoperte dopo il primo grado; altrimenti il giudice d'appello può legittimamente ritenerla superflua.

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