Cassazione Penale, Sentenza n. 4169/2022 del 07/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva violazione di legge e carenza motivazionale in relazione al sequestro del telefono cellulare: si contestava che il giudice avesse assunto apoditticamente il cellulare come "corpo del reato", che il decreto di convalida non contenesse alcuna specificazione riferibile al telefono, che mancasse una motivazione specifica circa la funzione probatoria del sequestro e che il fumus commissi delicti fosse valutato sulla base di elementi non utilizzabili. In sostanza si censurava l'acquisizione del dispositivo come atto esplorativo e non meritevole di giustificazione proporzionata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei termini indicati: ha ritenuto il provvedimento di sequestro carente di motivazione specifica circa la rilevanza probatoria del telefono e privo di un rapporto di pertinenzialità adeguatamente indicato. Ha richiamato il principio di proporzionalità/adeguatezza nell'acquisizione di dispositivi contenenti dati informatici, indicando che il sequestro non può essere meramente esplorativo e deve essere commisurato temporalmente e procedimentalmente all'estrazione mirata dei dati. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza limitatamente al sequestro del cellulare e ha ordinato la restituzione del bene all'avente diritto.
Norme richiamate
art. 325 cod. proc. pen.
delimita il controllo del giudice di legittimità sulle ordinanze in materia di sequestro; ammette il ricorso per violazione di legge comprendendo errores in iudicando/in procedendo e vizi motivazionali radicali
Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 (Ivanov)
stabilisce che la nozione di violazione di legge comprende anche vizi motivazionali tali da rendere incomprensibile l'itinerario logico del giudice
Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018
afferma che il decreto di sequestro probatorio deve, anche se riguarda cose costituenti corpo del reato, contenere una motivazione che specifichi la finalità probatoria perseguita
Sez. 6, n. 43556 del 26/09/2019 (Scarsini)
richiama il divieto di acquisizione indiscriminata di interi archivi/documentazione aziendale, principio estendibile all'acquisizione indiscriminata di dati informatici
Sez. 6, n. 24617 del 24/02/2015 (Rizzo)
sottolinea la necessità di adeguatezza e proporzionalità nell'acquisizione di dati da dispositivi personali; richiede selezione e giustificazione dell'intervento
Massime di principio
- Il sequestro di un dispositivo contenente dati informatici richiede una motivazione specifica che indichi la rilevanza probatoria del dispositivo rispetto al reato contestato (nexus di pertinenzialità).
- Non è ammesso il sequestro meramente esplorativo: l'ordine deve giustificare perché l'acquisizione dell'intero dispositivo è necessaria e non sostituibile da misure meno invasive.
- Principio di proporzionalità e adeguatezza: il vincolo sul dispositivo deve essere commisurato nella durata e nella portata all'esigenza di estrapolazione dei dati rilevanti.
- Se il sequestro del dispositivo è motivato da difficoltà tecniche nell'immediata estrazione del contenuto, il provvedimento deve comunque prevedere criteri di selezione e limiti temporali per l'accesso ai dati.
- L'assenza di una motivazione minima, coerente e comprensibile circa la funzione probatoria del bene rende il provvedimento annullabile e comporta la restituzione del bene.
- Nel contestare sequestri simili, è utile focalizzarsi sull'assenza di nesso di pertinenzialità, sulla natura esplorativa dell'acquisizione e sulla mancata indicazione di misure meno intrusive già valutate.
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