Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 08/01/2018 n. 26 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Accertamento - Società estinta - Responsabilità dei soci - Meccanismo successorio - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stata riconosciuta la sussistenza della responsabilità del socio quale successore della società di persone cancellata, limitatamente agli effetti derivanti dall'imputazione del reddito da partecipazione. L'accertamento può quindi essere rivolto al socio anche dopo l'estinzione della società, poiché il reddito era già attribuito direttamente a lui in base al regime di trasparenza fiscale.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'accertamento del reddito da partecipazione imputato a un socio dopo la cancellazione della società di persone. Il punto centrale è stabilire se il socio possa essere considerato successore della società estinta e quindi destinatario dell'accertamento. La sentenza afferma che, in virtù del principio di trasparenza fiscale previsto dall'art. 5 del D.P.R. 917/1986, il reddito della società di persone viene imputato direttamente ai soci, indipendentemente dalla sua effettiva percezione. Per questo motivo, la qualità di successore universale del socio si fonda sul fatto stesso che il reddito societario gli sia stato fiscalmente imputato.

Norme richiamate

  • Art. 5 del D.P.R. 917/1986 (TUIR)

    Principio di trasparenza fiscale

    Il reddito prodotto da una società di persone viene imputato direttamente ai soci, proporzionalmente alla loro quota di partecipazione, indipendentemente dalla distribuzione degli utili. Tale imputazione consente di considerare il socio successore della società estinta ai fini dell'accertamento del reddito da partecipazione.

Massime di principio

  • La cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese non impedisce automaticamente all'Amministrazione finanziaria di accertare redditi riferibili alla società e imputati ai soci.
  • Nel regime di trasparenza fiscale, il socio è direttamente titolare dell'obbligazione tributaria relativa alla quota di reddito societario attribuitagli, anche se non ha materialmente percepito l'utile.
  • Ai fini dell'accertamento del reddito da partecipazione, il socio può essere considerato successore della società estinta per il solo fatto dell'imputazione fiscale del reddito ai sensi dell'art. 5 del TUIR.
  • In situazioni analoghe, occorre verificare la natura della società, la data di cancellazione, il periodo d'imposta accertato e la corretta imputazione del reddito alla quota posseduta dal socio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.