Sentenza del 08/01/2018 n. 26 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Accertamento - Società estinta - Responsabilità dei soci - Meccanismo successorio - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata riconosciuta la sussistenza della responsabilità del socio quale successore della società di persone cancellata, limitatamente agli effetti derivanti dall'imputazione del reddito da partecipazione. L'accertamento può quindi essere rivolto al socio anche dopo l'estinzione della società, poiché il reddito era già attribuito direttamente a lui in base al regime di trasparenza fiscale.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'accertamento del reddito da partecipazione imputato a un socio dopo la cancellazione della società di persone. Il punto centrale è stabilire se il socio possa essere considerato successore della società estinta e quindi destinatario dell'accertamento. La sentenza afferma che, in virtù del principio di trasparenza fiscale previsto dall'art. 5 del D.P.R. 917/1986, il reddito della società di persone viene imputato direttamente ai soci, indipendentemente dalla sua effettiva percezione. Per questo motivo, la qualità di successore universale del socio si fonda sul fatto stesso che il reddito societario gli sia stato fiscalmente imputato.
Norme richiamate
Art. 5 del D.P.R. 917/1986 (TUIR)
Principio di trasparenza fiscale
Il reddito prodotto da una società di persone viene imputato direttamente ai soci, proporzionalmente alla loro quota di partecipazione, indipendentemente dalla distribuzione degli utili. Tale imputazione consente di considerare il socio successore della società estinta ai fini dell'accertamento del reddito da partecipazione.
Massime di principio
- La cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese non impedisce automaticamente all'Amministrazione finanziaria di accertare redditi riferibili alla società e imputati ai soci.
- Nel regime di trasparenza fiscale, il socio è direttamente titolare dell'obbligazione tributaria relativa alla quota di reddito societario attribuitagli, anche se non ha materialmente percepito l'utile.
- Ai fini dell'accertamento del reddito da partecipazione, il socio può essere considerato successore della società estinta per il solo fatto dell'imputazione fiscale del reddito ai sensi dell'art. 5 del TUIR.
- In situazioni analoghe, occorre verificare la natura della società, la data di cancellazione, il periodo d'imposta accertato e la corretta imputazione del reddito alla quota posseduta dal socio.
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