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Sentenza

Sentenza n. 2714/2026 - Milano, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 156/2025, depositata e resa pubblica l’11 febbraio 2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1126/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 18 aprile 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 15 novembre 2025;

Giustizia amministrativa202504582

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che riconosceva la carta docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23 e condannava il Ministero al pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a. deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, n. 156/2025. La sentenza, passata in giudicato per mancata impugnazione, aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23, per complessivi euro 1.500,00, oltre alla condanna del Ministero alle spese di lite. La pronuncia era stata notificata all'amministrazione il 18 aprile 2025, senza che seguisse alcun adempimento. Era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione della sentenza e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro, la sua notificazione al Ministero il 18 aprile 2025, la rituale notificazione del ricorso di ottemperanza il 25 novembre 2025 e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha quindi ordinato al Ministero, tramite l'organo competente, di dare piena e completa esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente secondo quanto stabilito dal giudice del lavoro. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con termine di 60 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà ricorrere, in caso di insufficienza dei fondi dell'amministrazione, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato se versato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono di agire in giudizio per ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi nei confronti dell'amministrazione inadempiente.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del titolo, fissare un termine e nominare, in caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate – Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere le iniziative esecutive previste dall'ordinamento, compreso il giudizio di ottemperanza.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all'istituto del pagamento in conto sospeso.

  • art. 327 c.p.c.

    È richiamato quale base del passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro per mancata impugnazione entro il termine previsto.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato che abbia imposto a un'amministrazione un obbligo puntuale di facere o di pagamento, quando l'amministrazione sia rimasta inadempiente.
  • Nei confronti delle amministrazioni dello Stato, prima dell'esecuzione forzata o della proposizione delle iniziative esecutive occorre rispettare il termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine prefissato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale persistente inadempimento.
  • Il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, deve adottare tutti gli atti e le operazioni necessari all'esecuzione del giudicato; per assicurare il pagamento può utilizzare, ricorrendone i presupposti, il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
  • Non è dovuto uno specifico compenso al commissario ad acta quando l'incarico sia affidato a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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