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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08930/2023 del 29/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito emesso per euro 2.261 a seguito di rettifica del mod. DM10/2012, con cui venivano recuperati sgravi contributivi fruiti dalla società per assunzione di lavoratori disoccupati di lunga durata. Secondo l’INPS, i benefici non spettavano perché la società non era in regola con precedenti periodi di contribuzione. La società ha proposto opposizione, respinta in gran parte dal tribunale e poi confermata in appello. In cassazione ha dedotto quattro motivi: (1) vizio di motivazione/violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 30 D.L. 78/2010 conv. in L. 122/2010, sostenendo che l’avviso fosse carente di motivazione perché fondato solo sull’indicazione di un codice meccanografico; (2) violazione dell’art. 1, comma 1175, L. 296/2006, assumendo che la revoca dei benefici contributivi sarebbe consentita solo per mancato DURC e non per ogni irregolarità contributiva; (3) violazione dell’art. 111 Cost. per asserita lesione del contraddittorio, poiché non sarebbero state indicate le somme contestate; (4) violazione dell’art. 115 c.p.c. e del principio di non contestazione, con riferimento allo stato di lunga disoccupazione della lavoratrice assunta. La Corte ha ritenuto tutti i motivi infondati: il codice meccanografico era sufficiente a identificare la pretesa; la regolarità contributiva è presupposto dei benefici e il DURC è solo prova di tale regolarità; le somme erano desumibili dalle note di rettifica; e il fatto della provenienza della lavoratrice da lunga disoccupazione non era negato, essendo contestato solo il diritto allo sgravio per carenza di regolarità contributiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la decisione della Corte d’Appello di Palermo che aveva a sua volta confermato il rigetto dell’opposizione all’avviso di addebito. È stato inoltre dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Nulla è stato liquidato per spese, non avendo l’INPS svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro della dedotta violazione del contraddittorio e della motivazione; la Corte esclude la violazione perché la pretesa era sufficientemente identificabile e le somme erano desumibili dagli atti.

  • art. 30 D.L. 78/2010 conv. in L. 122/2010

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la motivazione dell’avviso di addebito; la Corte reputa sufficiente l’indicazione del codice meccanografico degli sgravi indebiti.

  • art. 1, comma 1175, L. 296/2006

    “Fermi restando altri obblighi”

    La norma attribuisce rilevanza al rispetto di tutti gli obblighi contributivi dell’imprenditore; la fruizione degli sgravi presuppone la regolarità contributiva, mentre il DURC è solo elemento probatorio della stessa, superabile da prova contraria.

  • art. 7 D.M. 24 ottobre 2007

    Richiamato come procedimento eccezionale di regolarizzazione; in mancanza di tale specifico procedimento non è ammessa una regolarizzazione ex post e in qualsiasi tempo.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione non è violato quando il fatto allegato non è negato, ma la controversia riguarda soltanto le conseguenze giuridiche che ne derivano.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.

Massime di principio

  • In materia di benefici contributivi, la regolarità contributiva è un presupposto sostanziale della fruizione dello sgravio; il DURC costituisce solo un mezzo di prova della regolarità, non un elemento esclusivo e costitutivo, sicché la mancanza di regolarità può essere accertata anche aliunde.
  • La mancata segnalazione dell’irregolarità ostativa al rilascio del DURC non rende inesigibili le differenze contributive recuperate dall’ente previdenziale.
  • La regolarizzazione della posizione contributiva non può essere effettuata liberamente in via successiva e in qualunque momento, ma solo nell’ambito dello specifico procedimento eccezionale previsto dalla normativa di settore.
  • Un avviso di addebito è sufficientemente motivato quando consente di identificare in modo univoco la pretesa creditoria, anche mediante l’indicazione di un codice meccanografico riferito agli sgravi indebitamente fruiti.
  • Il principio di non contestazione è irrilevante quando il fatto storico non è controverso e la contestazione riguarda soltanto il diritto che da quel fatto si pretende di trarre.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioniProve
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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