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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32830/2021 del 09/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (committente)

La controversia

Il committente aveva convenuto in giudizio l'appaltatore chiedendo il risarcimento dei danni derivati dall'allagamento del proprio appartamento e di quelli sottostanti, evento verificatosi durante l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione, prima della consegna e del collaudo, e ricondotto alla fuoriuscita d'acqua da un calorifero facente parte dell'impianto realizzato dall'appaltatore. Il tribunale aveva accolto la domanda, ma la corte d'appello aveva riformato la decisione ritenendo non dimostrata la riconducibilità causale dell'evento all'operato dell'appaltatore e valorizzando, tra l'altro, il mancato esame tecnico del pezzo danneggiato e la mancanza di un accertamento tecnico preventivo. In cassazione il ricorrente principale ha dedotto: 1) violazione dell'art. 1218 c.c. e dei criteri di riparto dell'onere della prova, sostenendo che, in materia di appalto, il committente deve allegare il titolo e l'inadempimento, mentre spetta all'appaltatore provare il corretto adempimento; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c., per non avere la corte territoriale considerato la mancata contestazione dell'evento dannoso e della sua derivazione dall'impianto eseguito dall'appaltatore. Il resistente ha proposto ricorso incidentale, deducendo a sua volta violazioni degli artt. 115 c.p.c., 2697 c.c. e 1223 c.c., ma tali censure sono state dichiarate assorbite.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale, ritenendo fondate le censure sull'erronea applicazione delle regole di riparto dell'onere probatorio e sulla non contestazione. Ha evidenziato che la motivazione della corte d'appello era intrinsecamente contraddittoria: una volta accertato che la fuoriuscita d'acqua proveniva da un elemento dell'impianto realizzato dall'appaltatore e che l'evento era avvenuto prima del collaudo e della consegna, spettava all'appaltatore fornire la prova liberatoria dell'esatto adempimento. Ha inoltre rilevato che la difesa dell'appaltatore aveva introdotto solo in appello ipotesi causali alternative, non tempestivamente dedotte in primo grado, e che tale sopravvenuta contestazione non poteva essere ritenuta irrilevante rispetto ai fatti costitutivi della domanda risarcitoria. Il ricorso incidentale è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 1218 c.c.

    Nel rapporto di appalto, chi agisce per il risarcimento del danno da inesatto adempimento deve allegare il titolo e l'inadempimento; spetta al debitore-appaltatore provare l'esatto adempimento o il fatto liberatorio.

  • art. 1667 c.c.

    Richiamato come norma che disciplina la responsabilità dell'appaltatore per difformità e vizi dell'opera, rispetto alla quale il corretto adempimento ha efficacia liberatoria.

  • art. 1668 c.c.

    Richiamato in relazione alle conseguenze della responsabilità dell'appaltatore per vizi o difformità dell'opera.

  • art. 1673, primo comma, c.c.

    Richiamato per affermare la perdurante responsabilità dell'appaltatore per la custodia del cantiere e delle opere appaltate fino a collaudo e consegna.

  • art. 115 c.p.c.

    La mancata contestazione tempestiva dei fatti allegati dall'attore può valere come riconoscimento processuale; non è consentito introdurre solo in appello una narrazione causale alternativa rispetto a fatti non contestati in primo grado.

  • art. 167, primo comma, c.p.c.

    Il convenuto deve prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda nella comparsa di risposta; dopo la fase di trattazione opera la preclusione alla contestazione tardiva.

  • art. 183 c.p.c.

    La contestazione dei fatti allegati è consentita entro i termini e nei modi della fase di trattazione; dopo tale fase non è ammessa la modifica delle difese in senso incompatibile con quanto già dedotto.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nei principi generali sul riparto dell'onere della prova: il creditore deve allegare il titolo e l'inadempimento, il debitore deve provare l'esatto adempimento.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale in tema di prova e quantificazione del danno risarcibile, ma non esaminato nel merito perché il motivo è stato assorbito.

Massime di principio

  • In tema di responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, il committente che chieda il risarcimento deve provare la fonte del proprio diritto e allegare l'inadempimento, mentre incombe sull'appaltatore la prova dell'esatto adempimento quale fatto estintivo della pretesa.
  • Quando l'evento dannoso risulti riconducibile a un elemento dell'opera realizzata dall'appaltatore e si verifichi prima del collaudo e della consegna, la responsabilità per la custodia del cantiere e delle opere permane in capo all'appaltatore, con conseguente rafforzamento del suo onere liberatorio.
  • La mancata contestazione tempestiva, da parte del convenuto, dei fatti costitutivi allegati dall'attore non può essere neutralizzata in appello mediante la proposizione di una diversa ricostruzione causale incompatibile con le difese svolte in primo grado.
  • Nel processo civile, la contestazione dei fatti dedotti dall'attore deve essere svolta entro le preclusioni proprie della fase di trattazione; una contestazione tardiva può essere irrilevante ai fini del riparto dell'onere della prova solo se il fatto era già stato specificamente contestato nei termini processuali.
  • Ai fini della decisione sulla responsabilità da appalto, il giudice di merito deve valutare con coerenza il rapporto tra prova dell'evento dannoso, non contestazione dei fatti e onere dell'esatto adempimento, evitando di porre a carico del committente la prova di circostanze che gravano invece sull'appaltatore.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoProveImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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