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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10775/2024 del 22/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fideiussori)

La controversia

Tre soggetti avevano proposto opposizione a decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti, quali fideiussori di una società debitrice principale, per il pagamento del saldo passivo di un conto corrente intestato a quest’ultima, al netto degli interessi anatocistici applicati dal 1 gennaio 2014 fino alla chiusura del rapporto. Il tribunale aveva rigettato l’opposizione; la corte d’appello aveva invece accolto solo parzialmente l’impugnazione, eliminando alcune commissioni di massimo scoperto per difetto di valida pattuizione della base di calcolo e della periodicità, ma aveva respinto la doglianza relativa all’anatocismo ritenendo valida la clausola contrattuale di reciprocità della capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi, stipulata dopo il 2 agosto 2000 e conforme alla delibera CICR del 9 febbraio 2000. I ricorrenti hanno censurato tale capo con due motivi: con il primo hanno denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1344 e 1283 c.c., dell’art. 120 t.u.b. e degli artt. 2 e 6 della delibera CICR, sostenendo che la clausola di reciprocità era solo apparente e comunque invalida perché il contratto non indicava il tasso creditore effettivo annuo risultante dalla capitalizzazione trimestrale, ma solo un tasso nominale dell’1% al lordo della ritenuta fiscale; con il secondo motivo, assorbito, avrebbero contestato la regolazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile e fondato il primo motivo. Ha affermato che, nei contratti di conto corrente stipulati nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000, la validità della capitalizzazione infrannuale degli interessi non dipende soltanto dalla previsione della medesima periodicità per interessi attivi e passivi, ma anche dall’indicazione, nel contratto, del tasso annuo effettivo calcolato tenendo conto della capitalizzazione. Se il contratto indica un tasso creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo, senza evidenziare l’incremento derivante dalla capitalizzazione, non è soddisfatto uno dei presupposti richiesti dall’art. 2 e dall’art. 6 della delibera CICR, con conseguente illegittimità della clausola anatocistica per la parte relativa agli interessi creditori. Il secondo motivo, relativo alle spese, è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al profilo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 1344 c.c.

    richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate; nel testo non emerge una specifica interpretazione della Corte su questa disposizione

  • art. 1283 c.c.

    la Corte ribadisce che le clausole anatocistiche sono nulle se non fondate su un uso normativo e quindi incompatibili con la regola codicistica, salvo il regime speciale introdotto dalla disciplina bancaria

  • art. 120, comma 2, t.u.b. (d.lgs. n. 385/1993)

    "Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori"

    la norma demanda al CICR la regolazione dell’anatocismo nei rapporti bancari e impone la pari periodicità del conteggio degli interessi debitori e creditori nei conti correnti

  • art. 2 delibera CICR 9 febbraio 2000

    "nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori"

    la validità della capitalizzazione è subordinata alla previsione della stessa periodicità per interessi attivi e passivi

  • art. 6 delibera CICR 9 febbraio 2000

    "I contratti ... indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione ... Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto"

    nei contratti successivi alla delibera, la capitalizzazione infrannuale richiede anche l’indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione; la mera indicazione di un tasso nominale non basta

  • d.lgs. n. 342/1999

    richiamato come fonte della modifica del regime dell’anatocismo bancario, che ha condotto alla disciplina attuativa del CICR

  • Cass., sez. un., n. 21095/2004

    richiamata per il principio della nullità delle clausole anatocistiche non fondate su uso normativo

  • Cass. n. 18664/2023

    richiamata in termini di fattispecie similare per affermare che l’omessa indicazione del tasso annuo effettivo capitalizzato non soddisfa le condizioni della delibera CICR

  • Cass. n. 4321/2022

    richiamata per il principio secondo cui il tasso creditore nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale e non soddisfa i requisiti della delibera CICR

Massime di principio

  • Nei rapporti di conto corrente stipulati sotto la disciplina della delibera CICR 9 febbraio 2000, la capitalizzazione infrannuale degli interessi è valida solo se il contratto prevede la stessa periodicità per interessi debitori e creditori e indica il tasso annuo effettivo risultante dalla capitalizzazione.
  • L’indicazione di un tasso creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non è sufficiente a legittimare la clausola anatocistica, perché non rende trasparente l’effetto economico della capitalizzazione e non soddisfa il requisito posto dall’art. 6 della delibera CICR.
  • Se il contratto non evidenzia, per gli interessi creditori, l’incremento derivante dalla capitalizzazione infrannuale, manca uno dei presupposti normativi della pattuizione anatocistica e la relativa clausola non può dirsi validamente operante.
  • In sede di legittimità è ammissibile la censura che denunci la violazione delle norme sull’anatocismo bancario e non una mera rivalutazione del fatto, quando si contesti la validità giuridica della clausola contrattuale applicata.

Come è indicizzato

MaterieMutuoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurari
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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