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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13413/2023 del 16/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Una società aveva convenuto il fornitore di energia elettrica davanti al Giudice di pace di Roma chiedendo la restituzione, ex art. 2033 c.c., di somme pagate a titolo di addizionale provinciale sull'accisa relativa alla fornitura elettrica. Il Giudice di pace aveva dichiarato la propria incompetenza per materia ritenendo che le azioni di ripetizione di indebito spettassero al Tribunale. Riassunta la causa davanti al Tribunale di Roma, quest'ultimo ha ritenuto a sua volta di non essere competente e ha sollevato regolamento di competenza d'ufficio ex art. 45 c.p.c., sostenendo che la controversia rientrasse nelle cause relative a beni mobili devolute al Giudice di pace nei limiti di valore e, inoltre, che non si trattasse di causa tributaria, mancando una domanda proposta contro l'ente impositore. Il ricorso mirava dunque a far dichiarare la competenza del Giudice di pace di Roma.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza d'ufficio. Ha rilevato che il regolamento ex art. 45 c.p.c. è ammissibile solo quando la declinatoria del primo giudice e la richiesta del giudice ad quem si fondino su criteri inderogabili di materia o territorio inderogabile, non su criteri di valore. Nel caso concreto, la domanda di ripetizione d'indebito non integrava una controversia riservata per materia, ma era regolata dal criterio del valore; pertanto la precedente declaratoria di incompetenza del Giudice di pace, ancorché formalmente motivata come incompetenza per materia, riguardava in realtà un criterio derogabile e non legittimava il conflitto d'ufficio. Conseguentemente è rimasta radicata la competenza del Tribunale di Roma, dinanzi al quale le parti devono riassumere il giudizio.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    richiamato come base dell'azione di ripetizione di indebito per la restituzione delle somme asseritamente pagate senza causa

  • art. 45 c.p.c.

    il regolamento di competenza d'ufficio è ammissibile solo nei limiti dei criteri inderogabili di attribuzione della competenza

  • art. 7 c.p.c.

    la controversia di ripetizione di indebito, per il suo valore, rientra nella competenza generale per valore del giudice di pace

  • art. 9, secondo comma, c.p.c.

    richiamato dal giudice rimettente quale possibile criterio di competenza del Tribunale per le cause in materia di imposte e tasse, escluso in concreto

  • art. 28 c.p.c.

    menzionato come limite alla derogabilità della competenza per territorio

Massime di principio

  • Il regolamento di competenza d'ufficio ex art. 45 c.p.c. è esperibile solo se il conflitto riguarda effettivamente un criterio inderogabile di competenza, cioè materia o territorio inderogabile; non può essere attivato per questioni di valore.
  • Ai fini dell'ammissibilità del regolamento d'ufficio conta il criterio di competenza oggettivamente applicabile alla controversia, non la qualificazione formale data dal giudice che si è dichiarato incompetente.
  • Se la domanda è regolata dal criterio di competenza per valore, la declaratoria di incompetenza del primo giudice radica la competenza del giudice ad quem e impedisce la rimessione della questione con regolamento d'ufficio.
  • L'azione di ripetizione di indebito non diventa, per il solo fatto di riguardare somme connesse a imposte o addizionali, una controversia tributaria se non è proposta nei confronti dell'ente impositore e non investe direttamente l'an debeatur fiscale.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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