Cassazione Civile, Ordinanza n. 05293/2024 del 28/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito per il saldo di un conto corrente ordinario, garantito da fideiussione prestata dal debitore. L’opposizione al decreto è stata respinta in primo grado. In appello, il debitore ha censurato la sentenza del Tribunale, ma la Corte d’appello ha dichiarato il gravame inammissibile per violazione dell’art. 342 c.p.c., ritenendo che i motivi fossero una mera riproposizione delle difese di primo grado e non contenessero una specifica critica alle rationes decidendi della sentenza impugnata. Con il ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto nullità del procedimento e della sentenza per violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., sostenendo che l’appello fosse sufficientemente specifico, che la Corte territoriale avesse travisato il contenuto dell’atto di impugnazione e che non potesse comunque esaminare il merito dopo aver dichiarato l’inammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo unico. Ha affermato che la Corte d’appello ha correttamente applicato i principi in tema di specificità dell’atto di appello ex artt. 342 e 434 c.p.c., poiché l’impugnazione non conteneva una parte argomentativa idonea a contrastare la motivazione del primo giudice. Ha inoltre rilevato che il ricorso per cassazione era carente di specificità perché non riproduceva i passaggi della sentenza di primo grado realmente investiti dall’appello e non consentiva di verificare l’effettiva censura delle statuizioni. La doglianza sui travisamenti è stata reputata non valutabile per difetto di autosufficienza e quella relativa alla pretesa decisione nel merito è stata respinta, poiché l’eventuale impropria qualificazione come inammissibile di un appello che andava rigettato non integra, di per sé, nullità della sentenza. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
è richiamato dalla parte ricorrente, ma la Corte non ravvisa violazioni idonee a incidere sulla decisione di inammissibilità dell’appello
art. 342 c.p.c.
l’appello deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, con una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice, senza forme sacramentali
art. 434 c.p.c.
per l’appello del rito del lavoro vale il medesimo criterio di specificità richiamato dalla Corte per analogia di principio
art. 366, n. 6, c.p.c.
il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti, i documenti e i contratti su cui si fonda, non essendo sufficiente un mero rinvio al fascicolo di parte
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
è dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 134 del 2012
ha introdotto il testo degli artt. 342 e 434 c.p.c. secondo il criterio di specificità applicato dalla Corte
l. n. 228 del 2012
richiamata per l’ulteriore contributo unificato
Cass. Sez. U. 16 novembre 2017, n. 27199
richiamata come precedente conforme sul contenuto dell’atto di appello
Cass. Sez. U. 13 dicembre 2022, n. 36481
richiamata come precedente conforme sul requisito di specificità dell’appello
Cass. Sez. U. 25 luglio 2019, n. 20181
l’errore processuale dedotto in cassazione richiede l’indicazione degli elementi del fatto processuale
Cass. 13 marzo 2018, n. 6014
prima di esaminare la fondatezza di un errore processuale, la Corte deve verificare l’ammissibilità del motivo nei termini in cui è formulato
Cass. 1 marzo 2022, n. 6769
il principio di autosufficienza non è rispettato se il motivo rinvia agli atti senza riassumerne il contenuto
Cass. 7 ottobre 2015, n. 20124
se l’appello contiene motivi autonomi sufficientemente identificati, la loro valutazione nel merito non rende nulla la sentenza anche se il giudice ha impropriamente parlato di inammissibilità
Massime di principio
- L’atto di appello, dopo la riforma dell’art. 342 c.p.c., è inammissibile solo se non consente di individuare in modo chiaro i capi e i punti contestati e se manca una reale confutazione delle ragioni poste a base della decisione di primo grado.
- Non è necessaria una forma sacramentale né un progetto alternativo di sentenza; è però indispensabile una parte argomentativa che spieghi specificamente perché la decisione impugnata sarebbe errata.
- Nel ricorso per cassazione che denunci un error in procedendo, la Corte può accedere direttamente agli atti solo dopo che il motivo sia stato formulato in modo specifico e autosufficiente, con chiara indicazione del fatto processuale dedotto.
- Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione non è rispettato quando il ricorrente si limita a rinviare agli atti di causa senza riprodurne il contenuto rilevante per consentire la decisione.
- Se l’appello contiene almeno alcuni motivi autonomi e specifici, il giudice può esaminarli nel merito separandoli da quelli generici; l’eventuale uso improprio dell’etichetta di "inammissibilità" invece di "rigetto" non determina nullità se la selezione delle censure è stata corretta.
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