Sentenza n. 1793/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l’annullamento - dell’informazione antimafia interdittiva ex art. 91 del d.lgs n. 159/2011 del 7 ottobre 2021, adottata dal Prefetto di Catanzaro a carico della società -OMISSIS- -OMISSIS- quale aggiornamento ai sensi dell’art. 91, comma 5 del d.lgs n. 159/2011; - della nota della Prefettura di Catanzaro n. -OMISSIS- del 26 ottobre 2021 di trasmissione del provvedimento interdittivo; - di tutti gli atti istruttori, di contenuto ed estremi sconosciuti, posti alla base dei suddetti provvedimenti impugnati e, in particolare: i) della nota della Guardia di Finanza di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 9 settembre 2021; ii) della nota della DIA di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 20 gennaio 2021; iii) nota della DIA di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 26 gennaio 2021; iv) della nota della DIA di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 19 febbraio 2021; v) della nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 30 novembre 2019; vi) della nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di -OMISSIS- Prot. n. -OMISSIS- del 20 gennaio 2021; vii) della nota della Guardia di Finanza di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 26 gennaio 2021; viii) del parere reso in data 28 settembre 2021 dal Gruppo Interforze Antimafia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Informazione antimafia interdittiva adottata dal Prefetto di Catanzaro il 7 ottobre 2021, quale aggiornamento dell’interdittiva del 2017, e atti istruttori presupposti
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’informazione interdittiva emessa ai sensi dell’art. 91, comma 5, d.lgs. 159/2011. Ha dedotto violazione degli artt. 84 e 91 del Codice antimafia ed eccesso di potere per istruttoria carente e motivazione incongrua, mancata dimostrazione di un pericolo attuale di infiltrazione e omessa valorizzazione degli esiti favorevoli del triennio di controllo giudiziario ex art. 34-bis. Secondo la ricorrente, la Prefettura avrebbe fondato la nuova misura su fatti risalenti, riferiti anche ad altre imprese del gruppo, e su rapporti commerciali non significativi, alcuni dei quali intrattenuti durante il controllo dell’amministratore giudiziario; inoltre, avrebbe adottato l’interdittiva senza attendere la decisione definitiva del Tribunale sulla conclusione del percorso di controllo. La ricorrente ha contestato anche i singoli indici di permeabilità richiamati nell’atto. L’istanza cautelare è stata rinunciata; la richiesta istruttoria rivolta all’Amministrazione non è stata qualificata dal TAR come istanza al giudice e non è stata poi riproposta.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso e condannato la società a pagare le spese, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori. Ha ritenuto che il controllo giudiziario non vincoli la valutazione probabilistica autonoma del Prefetto e che i suoi esiti favorevoli possano essere considerati, ma non impongano un aggiornamento liberatorio. L’interdittiva del 2021 ha indicato elementi istruttori nuovi e ulteriori, idonei a confermare l’attualità e la persistenza del quadro di permeabilità e l’assenza di discontinuità significativa: tra questi, una condanna del 2019 per favoreggiamento aggravato dalla finalità di agevolare un’associazione ’ndranghetistica, elementi emersi nel controllo giudiziario, rapporti con soggetti e imprese controindicati, risultanze di indagini e ordinanze cautelari, nonché ulteriori vicende relative a reati contro la pubblica amministrazione aggravati dal metodo mafioso. Il mero decorso del tempo non rende inattuali gli indizi se questi conservano capacità sintomatica nel quadro complessivo e non sopravvengono fatti idonei a smentirli o a superarne la portata. Le censure sui singoli indici non potevano inoltre rimettere in discussione la rilevanza degli elementi già posti a base dell’interdittiva del 2017, confermata da una sentenza passata in giudicato; in ogni caso, il TAR ne ha ribadito la valenza. La legittimità dell’informativa è stata valutata sulla base di un apprezzamento unitario, secondo il criterio del “più probabile che non”, senza richiedere la certezza propria del giudizio penale; la pluralità e convergenza degli elementi rendevano plausibile l’inferenza prefettizia. Il sindacato del giudice resta circoscritto ai profili di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento. Spese a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 91, comma 5, d.lgs. 159/2011
Il “venir meno delle circostanze rilevanti” di cui all’art. 91, comma 5, del d.lgs. 159/2011, non dipende dal mero trascorrere del tempo, in sé, ma dal sopraggiungere di oggettivi elementi diversi o contrari che ne facciano venir meno la portata sintomatica, o perché ne controbilanciano, smentiscono e in ogni caso superano la valenza sintomatica o perché ne rendono remoto, e certamente non più attuale, il pericolo.
L’aggiornamento dell’informazione antimafia richiede una rivalutazione alla luce di elementi nuovi; il mero trascorrere del tempo non fa venir meno le circostanze rilevanti se non intervengono fatti oggettivi che ne superino la valenza sintomatica o rendano non più attuale il pericolo.
art. 34-bis d.lgs. 159/2011
l’andamento e gli esiti del controllo giudiziario non valgono a vincolare la ricognizione probabilistica, da parte della Prefettura, infiltrazione dell’impresa
Il controllo giudiziario e i suoi esiti non vincolano la valutazione prefettizia sulla permanenza del rischio di infiltrazione; gli esiti positivi possono essere considerati ai fini dell’aggiornamento, ma non determinano automaticamente il rilascio di un’informazione liberatoria.
art. 84 d.lgs. 159/2011
essendo il potere prefettizio espressione della logica di anticipazione della soglia di difesa sociale, finalizzata ad assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto alle attività della criminalità organizzata, la misura interdittiva non deve necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo e certi sull’esistenza della contiguità dell’impresa con organizzazione malavitose, e quindi del condizionamento in atto dell'attività di impresa, ma può essere sorretta da elementi sintomatici e indiziari da cui emergano sufficienti elementi del pericolo che possa verificarsi il tentativo di ingerenza nell’attività imprenditoriale della criminalità organizzata
La misura interdittiva ha funzione preventiva e può fondarsi su elementi sintomatici e indiziari idonei a dimostrare un rischio di ingerenza mafiosa, senza necessità di un accertamento penale definitivo della contiguità o del condizionamento.
Massime di principio
- Il controllo giudiziario ex art. 34-bis d.lgs. 159/2011 non sospende né vincola l’autonomo apprezzamento prefettizio del rischio di infiltrazione; i suoi esiti positivi possono concorrere a un aggiornamento liberatorio, ma non lo impongono.
- Nell’aggiornare un’informazione antimafia, il Prefetto deve riesaminare il quadro alla luce di fatti nuovi o successivamente emersi e motivare specificamente sull’attendibilità e pertinenza degli elementi sopravvenuti; il mero decorso del tempo non elimina la rilevanza degli indizi, se non intervengono fatti che ne smentiscano o superino la portata.
- L’interdittiva antimafia può fondarsi su elementi sintomatici e indiziari e non richiede un accertamento penale definitivo; la valutazione preventiva è distinta da quella sulla responsabilità penale e può considerare anche condotte non penalmente rilevanti o non sfociate in condanna.
- La permeabilità dell’impresa va valutata mediante apprezzamento complessivo degli elementi, secondo il criterio del “più probabile che non”; è inadeguato un esame atomistico che separi ciascun indizio dal suo collegamento con gli altri.
- Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione prefettizia, ampiamente discrezionale, riguarda la logicità della valutazione rispetto ai fatti accertati e consente di censurare manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento.
- Quando l’interdittiva successiva riprende indici di permeabilità già scrutinati e confermati da una pronuncia passata in giudicato, la loro rilevanza non può essere rimessa in discussione nel nuovo giudizio, ferma la valutazione degli elementi nuovi e della persistente attualità del quadro.
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