Sentenza n. 789/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l’esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, n. 268/2023, depositata il 23 febbraio 2023, e della sentenza della Corte D’Appello di Cagliari, Sezione Civile, in funzione di Giudice del Lavoro n. 170/2024 pubblicata il 9 dicembre 2024, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero della Salute all’esecuzione di sentenze passate in giudicato che avevano riconosciuto un’indennità una tantum e condannato l’amministrazione al pagamento delle relative somme e spese
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, n. 268/2023, confermata dalla sentenza della Corte d’Appello di Cagliari n. 170/2024. Le pronunce avevano accertato il diritto della ricorrente, quale coniuge del beneficiario deceduto, a percepire l’indennità una tantum prevista dall’art. 2, comma 3, della legge n. 210/1992, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa, nonché gli interessi legali e le spese dei giudizi. A fronte del perdurante inadempimento del Ministero della Salute, la ricorrente ha chiesto la condanna dell’amministrazione a conformarsi al giudicato, con distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari. Nelle more del giudizio il Ministero ha provveduto al pagamento di quanto dovuto; la ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per la rifusione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, prendendo atto dell’intervenuto pagamento, nelle more del giudizio, delle somme dovute in esecuzione delle sentenze passate in giudicato. Quanto alle spese, ha applicato il principio della soccombenza virtuale, ponendole a carico del Ministero della Salute nella misura di euro 1.500,00 oltre accessori di legge. La liquidazione ha tenuto conto anche del comportamento processuale dell’amministrazione, che ha condotto alla definizione bonaria della controversia. Le spese sono state distratte in favore degli avvocati dichiaratisi antistatari. È stata inoltre ordinata l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente al giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, sopravviene una situazione che soddisfa integralmente la pretesa azionata.
art. 2, comma 3, l. 25 febbraio 1992, n. 210
Costituisce la base normativa dell’indennità una tantum riconosciuta alla ricorrente dalle sentenze del giudice ordinario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento integrale delle somme dovute in esecuzione del giudicato, intervenuto nelle more del processo, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- Quando l’adempimento sopravvenuto rende inutile la decisione sulla domanda di ottemperanza, le spese possono essere regolate secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe avuto presumibilmente torto se il giudizio fosse proseguito.
- L’amministrazione che adempie solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza può essere condannata alle spese, anche se il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.
- La distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari può essere disposta dal giudice nella pronuncia che definisce il giudizio.
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