Sentenza n. 908/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l’annullamento e/o l’accertamento dell’illegittimità del silenzio opposto dal Comune di Golfo Aranci sull’istanza di accesso agli atti trasmessa dai ricorrenti il 30.1.2026; e per l’accertamento del diritto dei ricorrenti a ottenere l’accesso agli atti richiesti; nonché per la condanna del Comune di Golfo Aranci alla esibizione degli atti richiesti entro un termine perentorio fissato dal Tribunale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio opposto dal Comune di Golfo Aranci sull'istanza di accesso agli atti del 30 gennaio 2026
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedenti accesso)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato e/o chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Golfo Aranci sull'istanza di accesso agli atti trasmessa il 30 gennaio 2026. Hanno inoltre chiesto l'accertamento del diritto di accesso e la condanna del Comune all'esibizione della documentazione richiesta entro un termine fissato dal Tribunale. Nel corso del giudizio, con memoria del 20 maggio 2026, i ricorrenti hanno dichiarato che l'interesse sotteso alla domanda era stato soddisfatto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, prendendo atto che le esigenze ostensive dei ricorrenti erano state soddisfatte nel corso del giudizio. Le spese sono state poste a carico del Comune secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l'accesso è stato accordato solo dopo la proposizione del ricorso. Il Comune è stato condannato a rifondere ai ricorrenti le spese, liquidate complessivamente in € 1.000,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, viene meno l'interesse alla decisione perché l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio instaurato contro il silenzio su un'istanza di accesso, l'amministrazione soddisfa integralmente le esigenze ostensive del ricorrente, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
- La soddisfazione della pretesa di accesso successiva alla proposizione del ricorso non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese, che possono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale se il comportamento amministrativo ha reso necessario il giudizio.
Come è indicizzato
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