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Ordinanza

Ordinanza n. 468/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500870

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o incompleta esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo, sezione lavoro, n. 429 del 24 aprile 2024, relativa all’attribuzione della Carta elettronica del docente

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Le ricorrenti hanno proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato con cui il Tribunale di Bergamo aveva accertato il loro diritto alla Carta elettronica del docente per specifiche annualità, nella misura di 500 euro annui, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la Carta o altro strumento equipollente. Il Ministero ha dichiarato che il gestore Sogei aveva accreditato nel borsellino elettronico gli importi riconosciuti. Le ricorrenti hanno confermato l’integrale esecuzione quanto a due di loro, ma hanno riferito che per la terza era stata accreditata soltanto una parte delle quattro annualità riconosciute, residuando un’annualità non percepita. Il TAR ha rilevato la necessità di verificare l’effettiva e integrale esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR non ha ancora definito la domanda di ottemperanza. Ha disposto un supplemento istruttorio, ordinando al Ministero di fornire idonea prova dell’effettivo pagamento o accredito degli importi dovuti e imponendo alla ricorrente interessata di chiarire quando la somma dovuta sia stata accreditata. Gli adempimenti devono essere compiuti entro il termine perentorio dell’8 maggio 2026. La trattazione è stata rinviata all’udienza camerale del 10 giugno 2026.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Le ricorrenti hanno introdotto il giudizio per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando dagli atti non risulti con certezza l’integrale esecuzione del giudicato, il giudice amministrativo può disporre specifici adempimenti istruttori a carico dell’amministrazione e delle parti, acquisendo la prova dei pagamenti o degli accrediti contestati prima di definire la domanda.
  • La dichiarazione dell’amministrazione di avere eseguito il giudicato non è sufficiente, di per sé, a dimostrare l’integrale adempimento quando la parte ricorrente deduca una esecuzione solo parziale; occorre verificare documentalmente la corrispondenza tra quanto dovuto in base al titolo giudiziale e quanto effettivamente accreditato.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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