Sentenza n. 951/2026 - Genova, Sezione 2
quanto al ricorso introduttivo: per l’’annullamento Annullamento del provvedimento del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Calice Ligure (SV), prot. n. -OMISSIS- del 17 maggio 2021, notificato via PEC il giorno 18 successivo, avente ad oggetto “Comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’’articolo 7 e seguenti della legge 241/1990. Ordinanza di rimessa in pristino n. -OMISSIS- del 10 settembre 2012, emessa nei confronti della -OMISSIS- Srl di Genova, notificata in data 04 ottobre 2012”, nonché per l’annullamento di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, cognito e non, nessuno escluso, ed in particolare del verbale di sopralluogo in data 13 maggio 2021, conosciuto solo per estremi. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da-OMISSIS- S.R.L., IN LIQUIDAZIONE il 15 gennaio 2025: per annullamento del parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e paesaggio per le Province di Imperia e Savona, prot. n. -OMISSIS- in data 4.11.2024, comunicato via PEC in date 5 e 12 novembre 2024, avente ad oggetto “CALICE LIGURE – -OMISSIS- – -OMISSIS-. 20 mapp. 57-58. ART167COM D.Lgs. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggi, Art. 167, comma 4 e 5 e artt. 181 c. 1-bis, 1-ter: accertamento di compatibilità paesaggistica per lavori in difformità dall’autorizzazione – improcedibilità. Comunicazioni”, nonché per l’annullamento di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, cognito e non, nessuno escluso, ed in particolare: - della richiesta di parere inviata dall’Ufficio tecnico – Servizio Edilizia Privata del Comune di Calice Ligure alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e paesaggio per le Province di Imperia e Savona, prot. n. -OMISSIS- del 08.08.2024, comunicata via PEC in date 5 e 12 novembre 2024, - della nota dell’Ufficio tecnico – Servizio Edilizia Privata del Comune di Calice Ligure prot. n. -OMISSIS- del 12.11.2024, comunicata via PEC in pari data.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo, integrato dai motivi aggiunti, per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione depositata dalla ricorrente il 30 aprile 2026. Non è stata quindi svolta una valutazione di merito sulla legittimità degli atti impugnati, né sono stati esaminati i motivi dedotti. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Atto impugnato: comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all’esecuzione di un’ordinanza di rimessa in pristino del 2012, unitamente agli atti connessi, e successivo parere della Soprintendenza recante improcedibilità dell’accertamento di compatibilità paesaggistica
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento del Responsabile del Servizio Tecnico comunale del 17 maggio 2021, avente a oggetto la comunicazione di avvio del procedimento relativo all’esecuzione di una precedente ordinanza di rimessa in pristino per lavori edilizi, nonché il verbale di sopralluogo e gli ulteriori atti connessi. Con motivi aggiunti depositati nel 2025 ha impugnato il parere della Soprintendenza del 4 novembre 2024, concernente l’improcedibilità dell’accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. 42/2004, oltre alla richiesta comunale di parere e alla nota comunale del 12 novembre 2024. Dal testo non risultano esposti o esaminati specifici vizi di legittimità, poiché la ricorrente ha successivamente dichiarato il venir meno dell’interesse alla decisione.
Norme richiamate
art. 13-quater disp. att. c.p.a.
Richiamato in relazione alle istanze depositate dalle parti; il testo non espone una specifica applicazione decisoria della disposizione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per la trattazione della causa in udienza camerale da remoto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei diritti o della dignità dell’interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003 a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
artt. 7 e seguenti l. 241/1990
Richiamati nell’atto comunale impugnato quale disciplina della comunicazione di avvio del procedimento; non esaminati dal TAR nel merito.
art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. 42/2004
Richiamato nel parere della Soprintendenza relativo all’accertamento di compatibilità paesaggistica; la questione non è stata esaminata nel merito per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 181, commi 1-bis e 1-ter, d.lgs. 42/2004
Richiamato nel parere della Soprintendenza insieme all’art. 167 d.lgs. 42/2004; non oggetto di valutazione sostanziale nella sentenza.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara, nel corso del giudizio, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile senza esame dei motivi di merito.
- La sopravvenuta carenza di interesse può riguardare il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, determinando l’improcedibilità dell’intero gravame quando viene meno l’utilità concreta della decisione giudiziale.
- La compensazione delle spese può essere disposta in ragione della peculiarità della controversia, anche in caso di declaratoria di improcedibilità.
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