Sentenza n. 3072/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 5051/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 5051/2024, relativa al riconoscimento della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 5051/2024, notificata al Ministero il 30 novembre 2024 e non impugnata, come attestato dalla cancelleria il 18 giugno 2025. La sentenza aveva condannato il Ministero a riconoscere alla docente il beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con le modalità vigenti per il personale di ruolo, in relazione al servizio prestato a tempo determinato negli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Poiché il Ministero non aveva dato esecuzione al titolo, la ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’inottemperanza, l’assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il TAR ha verificato la mancata impugnazione della sentenza e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo giudiziale, mediante il pagamento delle spettanze riconosciute alla ricorrente, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, o un funzionario delegato munito delle adeguate competenze tecniche. Ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza. Il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; la relativa parcella dovrà essere presentata entro il termine decadenziale previsto dall’art. 71 del medesimo decreto, decorrente dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione. Ha inoltre stabilito le modalità di deposito telematico degli atti del commissario tramite PAT. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori e contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente l’azione di ottemperanza e l’adozione delle misure necessarie per dare esecuzione al giudicato, compresa la nomina del commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il TAR ne ha verificato l’inutile decorso quale presupposto per procedere all’esecuzione del titolo giudiziale nei confronti dell’amministrazione.
art. 1 l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto alla ricorrente dal titolo giudiziale da eseguire.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina la determinazione e la liquidazione del compenso del commissario ad acta e delle ulteriori spese di adempimento dell’incarico.
art. 55 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per la liquidazione delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio del commissario, ritenuto autorizzato.
art. 56 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute nell’adempimento dell’incarico commissariale.
art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Prevede il termine decadenziale per la presentazione della parcella del commissario; il dies a quo è individuato nel compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza.
art. 8 l. n. 417/1978
Richiamato, insieme all’art. 55 d.P.R. n. 115/2002 e alla circolare ministeriale n. 75/1991, per la disciplina dell’utilizzo del mezzo proprio.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è esperibile quando il titolo giudiziale sia divenuto definitivo, l’amministrazione non vi abbia dato esecuzione e sia inutilmente decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- In presenza di un’inottemperanza a un giudicato di condanna al pagamento di somme, il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per l’adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
- L’incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Il termine decadenziale per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
- Gli atti e i documenti depositati dal commissario ad acta nel processo amministrativo devono essere trasmessi mediante la procedura del processo amministrativo telematico, utilizzando il modulo previsto per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali.
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