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Sentenza

Sentenza del 26/10/2016 n. 21281 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A seguito di un accertamento della Guardia di Finanza su una società terza, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto esistente una società di fatto tra G.F., S.M.A. e V.E., imputando pro quota ai presunti soci il reddito prodotto. V.E. ha impugnato il relativo avviso di accertamento ottenendone l'annullamento nei giudizi di merito. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo principalmente che i giudici non avessero disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i presunti soci e che i procedimenti, aventi un presupposto comune, avrebbero dovuto essere riuniti o trattati simultaneamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo sussistente il litisconsorzio necessario tra tutti i soggetti coinvolti nella contestata società di fatto. Poiché i ricorsi dei presunti soci erano stati trattati separatamente e la questione dell'esistenza della società di fatto costituiva un presupposto comune e decisivo per tutti gli accertamenti, il giudizio è stato dichiarato nullo integralmente. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria Provinciale di Genova, anche per la liquidazione delle spese. La Corte non ha quindi deciso nel merito sull'effettiva esistenza della società di fatto.

Norme richiamate

  • Artt. 101, 102 e 107 c.p.c.

    Sono richiamati in relazione alle regole sul contraddittorio e sulla partecipazione necessaria al giudizio di tutti i soggetti interessati da una decisione inscindibile.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10 e 14

    Le disposizioni sono richiamate con riferimento al processo tributario e alla necessità di coinvolgere nel giudizio tutti i soggetti la cui posizione fiscale dipende dal medesimo presupposto impositivo.

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione sul litisconsorzio necessario

    Quando la controversia riguarda l'esistenza o meno di una società di fatto e tale questione incide sulla posizione fiscale di tutti i presunti soci, tutti devono partecipare al giudizio. La necessità viene meno soltanto se i procedimenti sono riuniti o trattati simultaneamente.

Massime di principio

  • Quando più contribuenti contestano separatamente accertamenti fondati sul medesimo rapporto societario o sullo stesso presupposto impositivo, la controversia deve normalmente essere trattata con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti.
  • L'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei presunti soci può determinare la nullità dell'intero giudizio, anche se uno dei contribuenti ha già ottenuto una decisione favorevole nei gradi di merito.
  • La riunione o la trattazione simultanea dei procedimenti può assicurare l'uniformità della decisione e sostituire, in concreto, la partecipazione formale di tutti i soggetti in un unico processo.
  • La pronuncia sulla nullità processuale non stabilisce se la società di fatto esistesse realmente: la questione deve essere riesaminata dal giudice di rinvio nel rispetto del contraddittorio.

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