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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3666/2022 del 01/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per la detenzione illecita di gr. 80,85 di cocaina. Per la posizione di Jacopo si deduceva che la condanna era basata su vizi di legge, travisamento della prova e motivazione illogica: l'unico elemento concreto era che Jacopo camminava con il fratello e gettò un involucro con 1 g di cocaina, mentre la sostanza più consistente fu trovata nascosta negli slip di Lorenzo; la responsabilità di Jacopo sarebbe stata desunta dalla sola compagnia col fratello e da una presunta "massima di esperienza" non adeguatamente dimostrata. Per entrambi i ricorrenti venivano altresì censurati il trattamento sanzionatorio (richiamo all'art. 133 c.p.) e il diniego delle circostanze attenuanti generiche (rilevanza della quantità/qualità della sostanza e della mancata collaborazione con le indagini)

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha annullato senza rinvio la sentenza nei confronti di Jacopo Maciocchi per non aver commesso il fatto, ritenendo che i giudici di merito abbiano basato la condanna su una mera congettura e non su massime di esperienza adeguatamente fondate, con conseguente ragionevole dubbio non superato. Per la posizione di Lorenzo Maciocchi il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza; sono state confermate le valutazioni del merito circa la quantificazione della pena (determinata al minimo edittale) e il diniego delle attenuanti generiche, e Lorenzo è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Motivazione chiave: corretta applicazione della disciplina probatoria sugli indizi (art. 192 c.p.p., comma 2), distinzione tra massime di esperienza e semplici congetture, e ampio margine di sindacato limitato sul giudizio di fatto del merito in tema di pena e attenuanti quando la motivazione non sia illogica

Norme richiamate

  • art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato la disciplina della prova indiziaria per sottolineare che i giudizi fondati su indizi devono appoggiarsi a massime di esperienza idonee e verificabili, e non a mere congetture; solo le massime di esperienza, fondate sul "rid quod plerumque accidit", possono sostenere un'inferenza probatoria necessaria per escludere il dubbio ragionevole

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla determinazione della pena: la Corte ha ricordato che il giudice del merito può motivare il trattamento sanzionatorio richiamando i criteri di tale norma e anche limitandosi a indicare l'elemento ritenuto preponderante ai fini della concessione o esclusione delle attenuanti generiche

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamato in tema di attenuanti generiche: la Corte ha ribadito che il riconoscimento o meno delle attenuanti è un giudizio di fatto del giudice del merito, sindacabile in Cassazione solo se manifestamente illogico o privo di motivazione adeguata

  • art. 13:3 cod. pen.

    Nel testo la norma è citata quale riferimento ai criteri da impiegare per la graduazione della pena; la Corte ha ritenuto che, quando la pena viene fissata nel minimo edittale, non sia richiesta una motivazione particolarmente dettagliata sull'applicazione dei criteri di legge

Massime di principio

  • Affermare il concorso in un reato basandosi solo sulla mera presenza o compagnia del detentore della droga senza elementi probatori specifici può essere insufficiente: è necessario un collegamento probatorio concreto e non una semplice congettura
  • In giudizio indiziario è indispensabile che le inferenze siano basate su massime di esperienza adeguatamente fondate ("rid quod plerumque accidit") e verificabili; inferenze puramente speculative o congetturali non consentono di superare il dubbio ragionevole
  • Se il giudice di merito fonda la condanna su argomentazioni illogiche o su congetture, la Cassazione può annullare per non aver commesso il fatto se persiste un ragionevole dubbio
  • Le decisioni del giudice del merito su pena e riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche godono di ampia discrezionalità: in assenza di vizi logici o di carenze motivazionali rilevanti, tali valutazioni sono insindacabili in Cassazione
  • Quando la pena è fissata nel minimo edittale la motivazione richiesta può essere meno dettagliata; l'indicazione degli elementi di maggior rilievo (anche solo uno) ai fini dell'esclusione delle attenuanti può essere sufficiente
  • Chi propone ricorso manifestamente infondato o generico può essere condannato alle spese e a sanzioni pecuniarie (es. versamento alla cassa delle ammende)

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