Sentenza del 09/07/2021 n. 142 - Comm. Trib. Prov. Novara
Avviso di accertamento - IRES - IRAP - Costi sostenuti nell'ambito della funzione commerciale dell'azienda -Deducibilità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Avviso di accertamento relativo alla deducibilità ai fini IRES e IRAP di costi sostenuti nell'ambito della funzione commerciale. La questione principale è la qualificazione dei costi tra quelli inerenti la funzione commerciale di "sell in" (spese necessarie per collocare i prodotti presso i punti vendita) e quelli di "sell out" (spese per favorire il passaggio dal punto vendita al consumatore finale). L'Amministrazione aveva contestato la piena deducibilità, richiamando il limite dell'1,3% dei ricavi applicabile alle spese di rappresentanza.
La decisione
La sentenza ha ritenuto che i costi relativi alla funzione commerciale di "sell in" debbano essere qualificati come spese di rappresentazione ("rappresentazione" e non "rappresentanza" secondo il testo) funzionali al collocamento dei prodotti presso i punti vendita e, pertanto, deducibili integralmente senza essere assoggettati al limite dell'1,3% dei ricavi. In conseguenza, l'accertamento è stato accolto parzialmente in favore del contribuente con riferimento ai costi "sell in".
Norme richiamate
IRES
Le spese inerenti alla funzione commerciale di "sell in" sono state ritenute deducibili ai fini IRES in quanto rilevanti come costi aziendali necessari per il collocamento dei prodotti presso i punti vendita.
IRAP
Analogamente ai fini IRAP la qualificazione delle spese come funzionali all'attività commerciale di sell in ne consente la deducibilità nel conteggio della base imponibile secondo i principi applicabili.
Limite dell'1,3% dei ricavi (spese di rappresentanza)
Il limite dell'1,3% non è stato ritenuto applicabile alle spese qualificate come "sell in"/"rappresentazione", essendo queste considerate costi strettamente connessi al collocamento dei prodotti presso i distributori/punti vendita e non aventi natura di spese di rappresentanza soggette al tetto percentuale.
Massime di principio
- Distinguere nettamente "sell in" (attività rivolte a distributori/punti vendita per collocare il prodotto) da "sell out" (attività rivolte al consumatore finale per incentivare l'acquisto).
- Le spese "sell in" possono essere qualificate come costi aziendali funzionali al collocamento dei prodotti e, se correttamente documentate e motivate, sono deducibili integralmente e non ricadono nel limite dell'1,3% previsto per le spese di rappresentanza.
- Le spese "sell out" (promozioni al consumatore finale, campagne di stimolo alla vendita presso i punti di vendita) sono più facilmente riconducibili alla categoria delle spese di rappresentanza/simili e possono essere soggette a limiti di deducibilità; occorre valutare caso per caso.
- Documentazione probatoria essenziale: scopi dell'attività, destinatari (elenco punti vendita/contratti con distributori), materiali utilizzati (cataloghi, campionature destinate al punto vendita), brief alla force vendita, piani promozionali distinti per sell in vs sell out, e allocazione contabile dei costi.
- Per spese a duplice scopo (mixed purpose) è opportuno ripartire analiticamente i costi tra quota riferibile al sell in (deducibile pienamente) e quota riferibile al sell out (potenzialmente soggetta a limiti), con criteri documentati e coerenti.
- In sede di contenzioso fiscale, il contribuente che pretende la deducibilità integrale deve dimostrare la finalità di collocamento e i destinatari delle iniziative (punti vendita/distributori), nonché la relazione causale tra la spesa e l'attività di sell in.
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