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Sentenza

Sentenza del 09/07/2021 n. 160 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Estinzione del giudizio - Perenzione dell'azione processuale - Efficacia degli atti compiuti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente contestava la cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate in seguito alla pronuncia di cassazione che aveva annullato la sentenza di appello e rinviato la causa ad altra sezione della CTR, ma senza che l'Ufficio avesse riassunto il giudizio. Il contribuente deduceva: a) illegittimità della cartella per violazione degli artt. 310 e 393 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c.; b) tardiva iscrizione a ruolo in violazione dell'art. 25 DPR 602/73; c) difetto di motivazione nella cartella sugli interessi.

La decisione

La Commissione ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate confermando la sentenza di primo grado (CTP di Matera) che aveva annullato l'avviso di accertamento e riconosciuto il diritto alla detrazione IVA. Il Collegio ha ritenuto che, non essendosi l'Ufficio riassunto il giudizio nei termini previsti dopo il rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, il processo si è estinto; ai sensi dell'art. 310 c.p.c. l'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti nel processo ma salva le sentenze di merito pronunciate durante il procedimento, per cui la sentenza di primo grado conserva i suoi effetti. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 310 c.p.c.

    All'estinzione del processo non consegue la perenzione dell'azione processuale ma l'inefficacia degli atti compiuti, salvaguardando le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo; è la norma centrale cui la Commissione si è richiamata per ritenere definitive le pronunce di merito non revocate.

  • art. 393 c.p.c.

    Norma richiamata nel testo per qualificare l'estinzione del processo per mancata riassunzione dopo il rinvio; nel caso ha determinato l'estinzione del procedimento per omissione dell'Ufficio.

  • art. 63, co. 2, D.lgs. n.546/1992

    Norma del procedimento tributario richiamata in relazione all'obbligo/termine per la riassunzione della causa dopo la cassazione con rinvio: la mancata riassunzione nei termini conduce all'estinzione del processo e all'impossibilità per l'Ufficio di ottenere un riesame sostanziale.

  • art. 293 c.p.c.

    Richiamata insieme all'art. 310 c.p.c. per confermare che le sentenze di merito pronunciate nel processo estinto restano efficaci; nel contesto è utilizzata per precisare gli effetti dell'estinzione.

  • art. 25 DPR 602/1973

    Norma sulla iscrizione a ruolo delle somme; citata dal contribuente per contestare la tardività dell'iscrizione a ruolo, quindi la legittimità della cartella di pagamento.

  • art. 2909 c.c.

    Riferimento fatto dal contribuente in relazione a presunte conseguenze civili della notificazione/validità dell'atto; nel processo la questione principale è stata però risolta mediante l'applicazione delle norme processuali (c.p.c. e norme tributarie).

  • Giurisprudenza di legittimità (Cass. n.13239/2016; Cass. n.21505/2014; Cass. n.10474/2003; Cass. n.9381/2007)

    Cass. n.13239/2016, depositata 27.06.2016

    La Corte di Cassazione ha precisato che la notifica effettuata nel luogo di residenza anziché nel domicilio eletto è nulla ma non inesistente, essendovi comunque collegamento col destinatario; ha quindi cassato la pronuncia che aveva dichiarato inesistente l'appello e ha rinviato la causa alla CTR per nuovo esame, lasciando la possibilità di riassumere il giudizio. Da ciò segue l'onere, in linea di principio, di chi ha interesse (qui l'Ufficio) a riassumere il processo per ottenere il riesame.

Massime di principio

  • La cassazione che annulla e rinvia non sempre determina la perenzione dell'azione: se la causa non viene riassunta nei termini di legge il processo può estinguersi, ma le sentenze di merito pronunciate restano efficaci ai sensi dell'art. 310 c.p.c.
  • Quando la nullità della notificazione è riconosciuta dalla Corte come mera nullità (non inesistenza), esiste comunque collegamento con il destinatario e la parte che ne ha interesse (di solito chi ha proposto l'appello) deve riassumere il giudizio per non perdere la possibilità di ottenere il riesame: il mancato adempimento può consolidare la pronuncia di primo grado favorevole alla controparte.
  • L'Amministrazione finanziaria non può ottenere un vantaggio sostanziale omettendo di riassumere il giudizio dopo che la propria nullità di notifica è stata sanabile: la sua inerzia non dovrebbe trasformare una nullità a proprio favore a danno del privato vittorioso in primo grado.
  • In presenza di una sentenza di merito favorevole al contribuente e di estinzione del processo successiva al rinvio senza riassunzione, la cartella di pagamento emessa in conseguenza dell'accertamento impugnato può essere annullata perché il provvedimento tributario si è consolidato in favore del contribuente.
  • In casi simili è essenziale verificare i termini e i presupposti per la riassunzione del giudizio dopo la cassazione con rinvio (normativa tributaria e termini processuali), distinguendo tra nullità che ammettono sanatoria e inesistenza, perché la qualificazione influenza l'onere di riassumere e gli effetti dell'estinzione.

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