Sentenza del 09/07/2021 n. 38 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
Avviso di accertamento - rettifica classamento - disposizioni emergenziali - applicabilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto che la proroga disposta dall'art. 149 del D.L. 34/2020 sia limitata agli atti indicati nel comma 1 e riferita alla scadenza del termine di versamento; quindi la misura non si applica all'atto impugnato che riguarda l'attribuzione della rendita catastale. Il ricorso è stato dichiarato tardivo/inammissibile e respinto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impingea l'avviso di accertamento che rettificava il classamento catastale e attribuiva una nuova rendita catastale. Il ricorrente sosteneva che, in ragione delle disposizioni emergenziali introdotte dall'art. 149 del D.L. 34/2020, il termine per proporre il ricorso fosse prorogato, rendendo pertanto tempestivo il gravame.
Norme richiamate
D.L. 34/2020, art. 149
La proroga prevista dall'art. 149 riguarda specifici atti indicati al comma 1 e opera con riferimento alle scadenze dei termini di versamento; non si estende, in base all'interpretazione del giudice, agli atti di carattere catastale/attribuzione della rendita che non rientrano nella fattispecie descritta.
Massime di principio
- Le disposizioni emergenziali che prorogano termini processuali o di impugnazione vanno interpretate restrittivamente secondo il testo della norma: verificare sempre se l'atto impugnato rientra espressamente nell'elenco o nella fattispecie richiamata dalla norma.
- La proroga collegata alle "scadenze di versamento" si applica principalmente ad atti che comportano un obbligo di pagamento; atti di natura dichiarativa o accertativa (es. classamento/attribuzione rendita catastale) potrebbero restare esclusi.
- Prima di eccepire l'estensione del termine per impugnare, accertare la natura giuridica dell'atto (impositivo vs dichiarativo) e leggere il dettato del comma che concede la proroga: non è sufficiente l'esistenza di misure emergenziali in generale.
- Se il termine ordinario è già spirato e non è applicabile la proroga, valutare tempestivamente rimedi alternativi (es. istanza amministrativa, ripristino dei termini per impossibilità oggettiva se ammissibile, o impugnazione di atti successivi che producano effetti di pagamento) per non perdere la tutela giurisdizionale.
- In caso di dubbio sull'applicabilità della proroga, è consigliabile depositare comunque ricorso nel termine ordinario o, se non possibile, raccogliere e documentare prove sulla concreta impossibilità di agire per tentare il ripristino del termine.
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