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Sentenza

Sentenza del 19/06/2018 n. 4168 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Irpef - Socio della snc - Dichiarazione - Ricavi e costi della società - Reddito imponibile di sua competenza - Condotta neutrale - Effetti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva impugnato l'avviso di accertamento relativo al 2009, con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato IRPEF, addizionali, contributi previdenziali, IVA e sanzioni, contestando la deduzione di componenti negative di reddito indicate nel rigo RG 20. Tali costi comprendevano sia componenti riferibili alla ditta individuale sia costi della società in nome collettivo, divenuta ditta individuale dopo il recesso dell'altro socio e la mancata ricostituzione della pluralità sociale entro sei mesi. Il contribuente sosteneva che la prosecuzione dell'attività fosse fiscalmente neutrale e che, avendo dichiarato sia i ricavi sia i costi della società, il reddito imponibile complessivo fosse equivalente a quello derivante dalla dichiarazione della società e dall'imputazione del reddito al socio. L'Agenzia contestava inoltre la mancata dimostrazione dell'inerenza, congruità e documentazione dei costi.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva inizialmente accolto integralmente il ricorso, ritenendo fiscalmente neutrale la condotta del contribuente e annullando l'accertamento. In appello, tuttavia, il giudice ha accolto parzialmente le ragioni dell'Agenzia. È stata riconosciuta la deducibilità di 21.556 euro di costi riferibili alla società in nome collettivo e di 1.243 euro di costi propri della ditta individuale, per complessivi 22.799 euro, riducendo nella stessa misura le componenti negative originariamente dichiarate. Sono state quindi rideterminate le imposte e le sanzioni. Le spese di giudizio sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • Articoli 7 e 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Il contribuente aveva dedotto la violazione degli obblighi di motivazione dell'atto e delle garanzie partecipative, ma tali censure non hanno impedito la rideterminazione parziale della pretesa fiscale.

  • Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 54/E del 19 giugno 2002

    Il socio superstite che prosegue l'attività in qualità di imprenditore dichiarerà il reddito d'impresa prodotto nel residuo periodo utilizzando il modello UNICO - Persone Fisiche - quadro RF o RG.

    La circolare è stata utilizzata per sostenere che il socio superstite deve dichiarare il reddito prodotto nel periodo successivo alla cessazione della pluralità dei soci, secondo le regole applicabili all'impresa individuale.

  • Principi in materia di deducibilità dei costi d'impresa

    La deduzione delle componenti negative richiede la prova della loro effettività, inerenza, congruità e documentazione. Tuttavia, nel caso concreto, l'Amministrazione ha riconosciuto parzialmente anche costi riferibili alla società, in ragione della sostanziale neutralità fiscale della condotta complessiva.

Massime di principio

  • La mancata osservanza di adempimenti formali nella trasformazione involutiva di una società di persone non comporta automaticamente il disconoscimento integrale dei costi effettivamente riferibili all'attività d'impresa.
  • Quando il contribuente dichiara nella propria posizione fiscale sia i ricavi sia i costi della società, il giudice può valorizzare la neutralità sostanziale dell'operazione se il risultato economico e il reddito imponibile coincidono con quelli che sarebbero derivati dal corretto adempimento degli obblighi dichiarativi.
  • La neutralità fiscale non esonera il contribuente dall'onere di provare l'esistenza, l'inerenza, la congruità e la documentazione delle singole componenti negative; i costi non adeguatamente dimostrati possono essere recuperati a tassazione.
  • In presenza di costi riferibili a periodi o soggetti diversi, è necessario distinguere le componenti della società da quelle dell'impresa individuale e fornire una riconciliazione contabile e fiscale puntuale.
  • L'Amministrazione finanziaria può rideterminare parzialmente la pretesa anche in appello, riconoscendo una quota di costi deducibili; in tal caso l'esito può essere di soccombenza reciproca, con compensazione delle spese.

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