Ordinanza n. 757/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca del “nulla osta all’ingresso rilasciato in favore del lavoratore Sig. Lotfi Ayoub in data 22/04/2024 su istanza del richiedente sig. Trebisonda Francesco prodotta in data 20/02/2024” codice pratica p-na/l/q/2024/102653; di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale lesivo degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta all’ingresso rilasciato per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il provvedimento con cui l’Amministrazione ha revocato il nulla osta all’ingresso rilasciato in suo favore, fondato su un rapporto di lavoro indicato come inattendibile. In sede cautelare ha contestato il giudizio amministrativo e ha invocato anche il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, prospettando inoltre una nuova opportunità lavorativa documentata da una generica proposta di assunzione. Il ricorrente, tuttavia, non ha allegato elementi idonei né fornito un principio di prova capace di orientare diversamente la decisione amministrativa; non ha dimostrato l’effettività del rapporto di lavoro originariamente posto a fondamento del nulla osta.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che, nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, non emergessero prima facie i presupposti per la sospensione dell’atto. In particolare, il ricorrente non ha fornito elementi o un principio di prova idonei a superare il giudizio dell’Amministrazione sull’inattendibilità del rapporto di lavoro, né ha comprovato che tale rapporto fosse mai effettivamente sorto. Il rilascio del permesso per attesa occupazione è stato ritenuto precluso perché non si trattava della successiva interruzione o cessazione di un rapporto lavorativo effettivo per circostanze non imputabili al lavoratore, ma dell’inesistenza originaria del rapporto e della conseguente mancanza ab origine dei requisiti richiesti. Anche la nuova opportunità lavorativa non è stata ritenuta significativa, trattandosi di una mera e generica proposta di assunzione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
“domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato”
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha escluso, allo stato della sommaria cognizione, la sussistenza di elementi sufficienti per concedere la sospensione.
Massime di principio
- In sede cautelare, la parte che chiede la sospensione di un provvedimento deve allegare elementi concreti e fornire almeno un principio di prova idoneo a mettere in discussione i presupposti fattuali della decisione amministrativa; in mancanza, non è ravvisabile il fumus necessario per la tutela cautelare.
- Il permesso per attesa occupazione presuppone la previa esistenza di un rapporto di lavoro successivamente interrotto o cessato per circostanze non imputabili al lavoratore; tale disciplina non è applicabile quando il rapporto allegato risulti inesistente fin dall’origine e difettino ab origine i requisiti per l’ingresso e il soggiorno.
- Una mera e generica proposta di assunzione, non accompagnata da ulteriori elementi qualificanti, non è di per sé sufficiente a incidere sulla valutazione cautelare relativa alla revoca di un nulla osta fondato su un rapporto di lavoro ritenuto inattendibile.
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