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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38136/2025 del 24/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conferma quindi la decisione di appello che aveva riqualificato il fatto in furto aggravato e rideterminato la pena. Condanna inoltre la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La persona imputata ricorre contro la sentenza della Corte di appello di Trieste del 4 febbraio 2025, che, riqualificata la condotta come furto aggravato, ha rideterminato la pena in anni 3, mesi 4 di reclusione ed euro 2.000 di multa rispetto alla decisione del Tribunale di Udine del 4 marzo 2022. Con il ricorso deduce, in sintesi, vizio di motivazione nelle sue varie forme e violazione di legge in ordine al riconoscimento dell'aggravante del mezzo fraudolento di cui all'art. 625, n. 2, c.p. La Corte rileva che i motivi sono aspecifici perché cumulano i diversi vizi motivazionali senza indicare puntualmente quali passaggi sarebbero mancanti, contraddittori o illogici, e sono anche manifestamente infondati perché non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata sulla sussistenza del mezzo fraudolento.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Richiamato come base della riqualificazione giuridica della condotta in furto.

  • art. 625, n. 2, c.p.

    L'aggravante del mezzo fraudolento è ritenuta configurabile quando l'azione sia insidiosa, improntata ad astuzia o scaltrezza, tale da sorprendere o superare la volontà del detentore della cosa ed eludere gli accorgimenti difensivi predisposti.

  • art. 581, comma 1, c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico; la deduzione promiscuamente di diversi vizi motivazionali, senza puntuale indicazione delle censure, rende il ricorso inammissibile.

  • art. 591 c.p.p.

    La mancanza di specificità del ricorso è sanzionata con l'inammissibilità.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il ricorrente che denunci vizi motivazionali deve distinguere chiaramente tra mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che deduca cumulativamente e in modo indistinto i vizi di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione senza isolare i singoli passaggi censurati.
  • Chi contesta la motivazione della sentenza impugnata deve confrontarsi specificamente con essa e non limitarsi a formulare critiche astratte o meramente assertive.
  • L'aggravante del mezzo fraudolento nel furto ricorre quando la condotta sia connotata da insidiosità, astuzia o scaltrezza, idonea a eludere le difese predisposte dal detentore della cosa o a sorprenderne la volontà.
  • L'uso di artifizi relazionali o comportamentali che consentano di allontanare la persona offesa o di ridurne la vigilanza può integrare il mezzo fraudolento se funzionalmente diretto alla sottrazione del bene.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiConfisca

Testo integrale

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