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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29896/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva respinto il reclamo avverso l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza che aveva disposto l'esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio nazionale (applicata con sentenza della Corte d'appello di Roma). Il ricorso per cassazione deduce: 1) violazione dell'art. 208 c.p., sostenendo che il giudizio sulla pericolosità sociale non avrebbe considerato il comportamento della ricorrente dopo l'espiazione della pena; 2) difetto di motivazione per omessa risposta ai motivi del reclamo e mancata considerazione della situazione concreta dell'interessata dopo la remissione in libertà.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità dei motivi e per essere, in sostanza, una censura di merito generica rispetto alla valutazione della pericolosità sociale. Sul primo motivo la Corte ha rilevato che i giudici di merito avevano effettivamente considerato le condizioni di vita post-remissione e avevano motivato, senza vizi logici o giuridici, il rischio di recidiva connesso alla precarietà sociale ed economica della ricorrente. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto generica la doglianza sull'omessa risposta, perché la ricorrente non ha indicato con precisione i motivi rimasti senza risposta, impedendo così il controllo sulla adeguatezza della motivazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 208 cod. pen.

    La norma sul giudizio di pericolosità è stata richiamata dal ricorrente per lamentarne la presunta violazione; la Corte di legittimità ha però ritenuto che i giudici di merito abbiano valutato anche il comportamento post-pena e che la motivazione, che ha evidenziato la precarietà socio-economica e il conseguente rischio di recidiva, non presenti vizi tali da integrare la violazione denunciata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese e per prevedere la sanzione a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per irrogare tale somma (e ha quantificato in euro 3.000).

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 2000

    Richiamata come principio secondo cui, in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, può essere disposta la sanzione a favore della Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto applicabile tale principio al caso concreto.

Massime di principio

  • I motivi di ricorso che si limitano a esprimere un generico dissenso sulla valutazione di merito della pericolosità sociale sono destinati all'inammissibilità: è necessario indicare profili di diritto specifici e ben delimitati.
  • Quando si deduce la violazione dell'art. 208 c.p. (o di norme analoghe che impongono una valutazione delle condizioni personali), il ricorrente deve dimostrare in modo concreto che il giudice non ha considerato elementi rilevanti (ad es. comportamento post-pena) o che la motivazione è viziata da errori logico-giuridici; mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
  • La censura per difetto di motivazione richiede l'esplicitazione puntuale dei motivi che sarebbero stati omessi: senza l'indicazione precisa delle questioni non risposte il giudice di legittimità non può valutare l'adeguatezza della motivazione e il motivo è generico.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per genericità o per motivi di merito formulati in modo indeterminato, il ricorrente può essere condannato non solo alle spese processuali ma anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo elementi che escludano la colpa.
  • Nel valutare la pericolosità sociale e la sussistenza del rischio di recidiva i giudici di merito possono prendere in considerazione le condizioni socio-economiche e la precarietà della situazione personale come elementi indiziari rilevanti; contestare tale valutazione richiede argomentazioni specifiche e prove contrarie.

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