Sentenza n. 2066/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 229/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 229/2025, relativa all'attribuzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che il Ministero, nonostante la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 229/2025, notificata il 22 gennaio 2025 e non impugnata, non aveva attribuito la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, con il relativo buono elettronico di importo pari a 500 euro, oltre agli interessi. Ha chiesto di accertare l'inadempimento, ordinare al Ministero di eseguire il giudicato entro un termine, nominare un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia e porre le spese di lite a carico dell'Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ai sensi dell'art. 114 c.p.a., ritenendo integrati i presupposti dell'ottemperanza: la sentenza posta in esecuzione era divenuta definitiva, come attestato dalla certificazione di cancelleria, e risultava inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, mediante il pagamento delle spettanze rivendicate, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale del Ministero, o un funzionario delegato munito di adeguate competenze tecniche. Ha precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'Amministrazione di appartenenza. Il compenso del commissario sarà determinato e liquidato con successivo decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; la parcella dovrà essere presentata nei termini dell'art. 71 del medesimo d.P.R., decorrenti dal compimento dell'ultimo atto esecutivo. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero nella misura di 500 euro, oltre accessori, contributo unificato se versato e attribuzione al procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997
L'inutile decorso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, insieme alla definitività del titolo, presupposto per l'azione di ottemperanza.
d.P.R. n. 115/2002
il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il compenso e le spese del commissario ad acta sono determinati e liquidati secondo la disciplina delle spese di giustizia.
art. 55 d.P.R. n. 115/2002
con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R.
La disposizione è richiamata per la liquidazione delle spese connesse all'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.
art. 8 l. n. 417/1978
all’art. 8 della l. n. 417/1978
È richiamato, unitamente all'art. 55 del d.P.R. n. 115/2002 e alla circolare ministeriale indicata in sentenza, ai fini della liquidazione delle spese di viaggio connesse all'incarico commissariale.
art. 56 d.P.R. n. 115/2002
per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.
È richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute nell'adempimento dell'incarico di commissario ad acta.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002
Il termine per presentare la parcella del commissario decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione della sentenza, e non dal deposito della relazione sull'attività svolta.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è procedibile quando il titolo giudiziale posto in esecuzione è definitivo e sia inutilmente decorso il termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
- In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere puntualmente e integralmente entro un termine determinato e può nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- L'incarico di commissario ad acta quale ausiliario del giudice ha natura obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- Il compenso e le spese del commissario ad acta sono liquidati secondo la disciplina applicabile alle spese di giustizia; il termine per la presentazione della relativa parcella decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione finale.
- Nel giudizio di ottemperanza, il commissario ad acta deve depositare gli atti e i documenti tramite il processo amministrativo telematico, utilizzando l'apposita procedura prevista per gli ausiliari del giudice.
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