Sentenza del 28/02/2017 n. 360 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Accertamenti da studi di settore- Valenza probatoria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato la validità dell'accertamento presuntivo fondato sullo studio di settore, ritenendo probabilmente insufficiente il solo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli stimati. La controversia riguarda la valenza probatoria dello scostamento, considerato insieme alle risultanze della contabilità aziendale e ai costi personali sostenuti dal contribuente, a fronte di una redditività ritenuta irrisoria.
La decisione
La contestazione del contribuente è stata respinta sul punto indicato. La sentenza ha ritenuto che uno scostamento non marginale rispetto ai risultati dello studio di settore, corroborato dagli ulteriori elementi disponibili, costituisca una presunzione idonea a spostare sul contribuente l'onere di fornire una prova contraria concreta e specifica. Non è quindi sufficiente limitarsi a contestare genericamente lo studio di settore o la sua applicazione.
Norme richiamate
Norme in materia di accertamento mediante studi di settore
Lo studio di settore non opera necessariamente come prova isolata e automatica, ma lo scostamento significativo può assumere valore presuntivo quando sia accompagnato da ulteriori elementi coerenti, quali le risultanze contabili e una redditività anomala.
Regole generali sull'onere della prova e sulle presunzioni tributarie
Una presunzione grave, precisa e concordante può trasferire sul contribuente l'onere di dimostrare, con elementi specifici, le ragioni dello scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi stimati.
Massime di principio
- Lo scostamento dallo studio di settore, se non marginale, può giustificare l'accertamento soprattutto quando è confermato da altri indizi, come dati contabili incoerenti, spese personali elevate o una redditività anormalmente bassa.
- L'Amministrazione finanziaria non dovrebbe fondare l'accertamento su una mera applicazione automatica dello studio: deve considerare il contraddittorio e gli elementi concreti del caso.
- Una volta che l'Amministrazione abbia raccolto una pluralità di elementi presuntivi coerenti, il contribuente deve fornire una spiegazione dettagliata e documentata delle cause dello scostamento.
- Le contestazioni generiche sull'inaffidabilità dello studio di settore, prive di dati riferiti alla specifica attività, normalmente non sono sufficienti a superare la presunzione.
- La situazione va valutata complessivamente: lo studio di settore costituisce un indice, mentre la sua forza probatoria aumenta quando è sostenuto da ulteriori circostanze oggettive e individualizzate.
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