Cassazione Penale, Sentenza n. 29609/2023 del 10/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano il decreto della Corte d'appello di Catanzaro che confermava la confisca di prevenzione su beni acquisiti tra il 10/01/2014 e il 24/06/2020. Deducevano: (i) violazione e errata applicazione dell'art. 24 d.lgs. 159/2011 per omessa valutazione della consulenza tecnica di parte, mancata e analitica individuazione dei beni e delle voci di reddito, e uso non corretto del parametro della ragionevolezza temporale nella delimitazione del periodo soggetto a confisca; (ii) illegittimo impiego dei dati ISTAT (spesa media familiare / soglia di povertà) per accertare la sproporzione tra acquisti e redditi, con richiamo a profili di illegittimità costituzionale e al principio di tassatività; (iii) nel ricorso di Aprigliano, censura della qualificazione di fittizia intestazione dei beni a suo nome e dedotta nullità degli atti di acquisto ai sensi dell'art. 26 d.lgs. 159/2011.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la Corte d'appello di Catanzaro avesse fornito motivazione adeguata e non meramente apparente: ha correttamente delimitato temporalmente la confisca al periodo in cui si è manifestata la condotta associativa (dal 2014), ha confrontato i valori dei beni con i redditi dichiarati (per Bagnato: erogazioni INPS 9.525,00 nel 2012 e 9.715,00 nel 2013; per Aprigliano: redditi intorno a 13.000,00 annui negli anni 2016-2018) e ha ritenuto tali redditi insufficienti a giustificare acquisti eccedenti la gestione ordinaria. La consulenza tecnica di parte è stata esaminata ma ritenuta non idonea a provare una sorgente lecita di provvista. La Corte non ha fatto uso dei parametri ISTAT per accertare la sproporzione, smentendo la censura sull'uso di indici statistici. Quanto alla fittizietà dell'intestazione a nome di Aprigliano, la Corte d'appello ha motivato la decisione sulla base delle limitate capacità economiche della stessa e dell'assenza di prova della sua partecipazione alla gestione dei cespiti. Conseguenze: inammissibilità dei ricorsi, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p., e pagamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia)
Disciplina la confisca di prevenzione per sproporzione tra beni acquistati e redditi leciti. La Corte ha applicato l'articolo richiedendo un accertamento concreto e motivato della sproporzione e un confronto fra valore degli acquisti e fonti reddituali disponibili.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia)
Prevede presunzioni e regole in tema di intestazione fittizia. La Corte ha ritenuto che la fittizietà possa essere desunta dalla sproporzione reddituale e dalla mancata capacità economica del terzo intestatario, salvo prova contraria da parte di quest'ultimo.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia)
Rimando alla limitazione dei vizi impugnabili in cassazione nel procedimento di prevenzione; la Corte ha ribadito che la sindacabilità del giudizio di merito è limitata alle ipotesi previste dalla legge.
legge 27 dicembre 1956, n. 1423
Stabilisce che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge. La Corte ha confermato il regime restrittivo dell'impugnabilità in sede di legittimità.
legge 31 maggio 1965, n. 575
art. 3-ter, secondo comma
Richiamata in tema di limiti del sindacato di cassazione sui provvedimenti di prevenzione; la Corte ha richiamato la soglia di ammissibilità del ricorso per cassazione.
Codice di procedura penale
art. 616, comma 1; art. 606, comma 1, lett. e)
Art. 616 c.p.p. utilizzato per la condanna alle spese processuali; la Corte ha inoltre richiamato che la censura di illogicità manifesta ai sensi dell'art. 606(1)(e) non è tipicamente ammessa nei procedimenti di prevenzione, salvo motivazione effettiva mancante o meramente apparente.
Costituzione della Repubblica Italiana
Menzionate dai ricorrenti in relazione all'uso di indici statistici; la Corte ha ritenuto infondate le censure costituzionali perché il giudice non ha effettivamente fondato la sua decisione su parametri ISTAT, ma su un'analisi diretta dei redditi dichiarati e della loro inidoneità a giustificare gli acquisti.
Codice penale
Richiamati dai ricorrenti nel profilo di tassatività; la Corte non ha ritenuto che la decisione collegasse la sanzione a indici statistici astratti tali da violare il principio di tassatività.
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso in via ristretta e principalmente per violazione di legge; la censura sulla motivazione è ammessa solo se la motivazione è inesistente o meramente apparente.
- Per disporre la confisca di prevenzione ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 159/2011 è necessario un accertamento concreto e motivato della sproporzione tra valore dei beni e redditi leciti; la mera produzione di una consulenza tecnica di parte non è automatica causa di riforma se il giudice la valuta e la ritiene insufficiente.
- La delimitazione temporale della confisca deve essere ancorata al periodo in cui si è manifestata la pericolosità sociale del proposto; il giudice può limitare la confisca ai beni acquistati nell'arco temporale in cui è stata accertata l'attività criminosa.
- La qualificazione di intestazione fittizia può essere desunta dall'assenza di capacità economica del familiare intestatario e dalla mancanza di prova della sua partecipazione alla gestione dei beni; tuttavia il terzo intestatario può allegare e provare fatti contrari per superare la presunzione.
- L'utilizzo di indici statistici (es. dati ISTAT) non è in sé vietato, ma il giudice non deve basare unilateralmente la sproporzione su parametri statistici astratti riferibili ad altri nuclei; è preferibile un accertamento basato sui redditi e sulle fonti di provvista effettivamente disponibili al soggetto.
- La Corte di legittimità controlla la sussistenza di motivazione e il rispetto delle norme procedurali e sostanziali; questioni di merito apprezzate in fatto dal giudice di merito sono difficilmente riformabili se risultano adeguatamente motivate.
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